(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 130)
 
                              Art. 130 
 
               (Ambito di applicazione e procedimento) 
 
 
  1. In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva  della
giurisdizione  di  responsabilita'  e   allo   scopo   di   garantire
l'incameramento certo e immediato di somme  risarcitorie  all'erario,
il convenuto in primo grado, acquisito il previo  e  concorde  parere
del pubblico ministero, puo' presentare, a pena  di  decadenza  nella
comparsa di risposta,  richiesta  di  rito  abbreviato  alla  sezione
giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio  mediante
il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa
risarcitoria azionata in citazione. 
 
 
  2. I soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata  sentenza  di
condanna  possono  chiedere  alla  competente  sezione  di   appello,
acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, che  il
procedimento venga definito mediante il pagamento di  una  somma  non
inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione. 
 
 
  3. La richiesta di rito abbreviato puo' essere formulata anche  per
la prima volta in appello, a pena  di  decadenza  contestualmente  al
gravame principale, incidentale o con la comparsa di  costituzione  e
risposta nel giudizio di appello proposto dal pubblico ministero. 
 
 
  4. La richiesta di rito abbreviato e'  comunque  inammissibile  nei
casi di doloso arricchimento del danneggiante. 
 
 
  5. Il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto
che viene comunicato a cura della segreteria alle  parti  costituite.
Egualmente procede se il convenuto,  nell'atto  di  parte,  prospetta
come ingiustificato il dissenso  espresso  dalla  procura  competente
sulla richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dei commi 1  e
2, e tale prospettazione non appare manifestamente infondata. 
 
 
  6. Il collegio, con decreto in  camera  di  consiglio,  sentite  le
parti, delibera in merito alla richiesta, motivando  in  ordine  alla
congruita' della somma proposta,  in  ragione  della  gravita'  della
condotta tenuta dal convenuto e della entita' del danno.  In  appello
e' comunque escluso l'esercizio del potere riduttivo. 
 
 
  7. In caso di accoglimento della richiesta, il  collegio  determina
la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio  non  superiore  a
trenta giorni per il versamento. Ove  non  gia'  fissata,  stabilisce
l'udienza in camera di  consiglio  nella  quale,  sentite  le  parti,
accerta  l'avvenuto  tempestivo  e  regolare  versamento,  in   unica
soluzione, della somma determinata. 
 
 
  8. Il collegio definisce  il  giudizio  con  sentenza,  provvedendo
sulle spese. 
 
 
  9. La sentenza pronunciata in primo grado non e' impugnabile. 
 
 
  10. In caso di non accoglimento della richiesta, ovvero in caso  di
omesso pagamento della  somma  fissata  ai  sensi  del  comma  7,  il
giudizio prosegue con il rito ordinario. 
 
 
  11. Quando si procede con  rito  ordinario  a  seguito  di  mancato
concorde parere del pubblico ministero e la sentenza che definisce il
giudizio condanna ad una somma pari o inferiore a quella proposta  ai
sensi dei commi 1 e 2, il collegio  ne  tiene  conto  nel  provvedere
sulle spese.