Articolo 131
                Salvaguardia dei valori del paesaggio

  1.  Ai  fini del presente codice per paesaggio si intende una parte
omogenea  di  territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla
storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
  2.  La  tutela  e  la  valorizzazione del paesaggio salvaguardano i
valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.