Art. 131 
 
        Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione 
 
    1. Con la garanzia globale di esecuzione, il garante assume: 
    a) la garanzia di cui all'articolo 113 del codice:  l'obbligo  di
pagare alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore quanto ad
esso dovuto a titolo di cauzione definitiva; 
    b)  la  garanzia  di  subentro:  l'obbligo,  su  richiesta  della
stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, di fare  subentrare
nella esecuzione e  completare  il  lavoro  garantito  al  posto  del
contraente, il sostituto qualora  si  verifichi  la  risoluzione  del
contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del codice,  nonche'  nel
caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa  o  concordato
preventivo, che impediscano la corretta prosecuzione dell'esecuzione. 
    2. La garanzia di cui all'articolo 113  del  codice  e'  efficace
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
comunque sino alla scadenza di dodici mesi dalla data di  ultimazione
dei lavori  risultante  dal  relativo  certificato.  La  garanzia  di
subentro  e'  efficace  sino   all'emissione   del   certificato   di
ultimazione dei lavori. 
 
              Note all'art. 131 
              - Il testo dell'art. 113 del citato decreto legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 113 (Cauzione definitiva) -  1.  L'esecutore  del
          contratto  e'   obbligato   a   costituire   una   garanzia
          fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In
          caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore  al  10
          per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata  di  tanti
          punti percentuali quanti sono quelli eccedenti  il  10  per
          cento; ove il  ribasso  sia  superiore  al  20  per  cento,
          l'aumento e' di due punti percentuali  per  ogni  punto  di
          ribasso superiore al 20 per cento. 
              2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista
          con le modalita' di cui  all'articolo  75,  comma  3,  deve
          prevedere espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della
          preventiva escussione del debitore principale, la  rinuncia
          all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
          civile,  nonche'  l'operativita'  della  garanzia  medesima
          entro quindici giorni, a semplice richiesta  scritta  della
          stazione appaltante. 
              3. La garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma  1  e'
          progressivamente  svincolata  a   misura   dell'avanzamento
          dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  del  75  per  cento
          dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
          per le entita' anzidetti, e' automatico,  senza  necessita'
          di benestare del committente, con la sola condizione  della
          preventiva  consegna   all'istituto   garante,   da   parte
          dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di
          avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
          o in copia  autentica,  attestanti  l'avvenuta  esecuzione.
          L'ammontare residuo, pari al  25  per  cento  dell'iniziale
          importo  garantito,  e'  svincolato  secondo  la  normativa
          vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
          deroga. Il  mancato  svincolo  nei  quindici  giorni  dalla
          consegna degli stati di avanzamento o della  documentazione
          analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
          dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. 
              4. La mancata costituzione della  garanzia  di  cui  al
          comma   1   determina   la   revoca   dell'affidamento    e
          l'acquisizione   della   cauzione   provvisoria   di    cui
          all'articolo 75 da parte  della  stazione  appaltante,  che
          aggiudica l'appalto o la  concessione  al  concorrente  che
          segue nella graduatoria. 
              5. La garanzia  copre  gli  oneri  per  il  mancato  od
          inesatto adempimento e cessa di  avere  effetto  solo  alla
          data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
          del certificato di regolare esecuzione.” 
              - Il testo dell'art. 135 del citato decreto legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  135  (Risoluzione  del   contratto   per   reati
          accertati   e   per    decadenza    dell'attestazione    di
          qualificazione)  -  1.  Fermo  quanto  previsto  da   altre
          disposizioni    di    legge,    qualora    nei    confronti
          dell'appaltatore  sia  intervenuta   l'emanazione   di   un
          provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di  una
          o piu' misure di prevenzione di cui all'articolo  3,  della
          legge 27 dicembre 1956, n.  1423,  ed  agli  articoli  2  e
          seguenti della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  ovvero  sia
          intervenuta sentenza di condanna passata in  giudicato  per
          frodi  nei   riguardi   della   stazione   appaltante,   di
          subappaltatori, di fornitori,  di  lavoratori  o  di  altri
          soggetti  comunque  interessati  ai  lavori,  nonche'   per
          violazione degli  obblighi  attinenti  alla  sicurezza  sul
          lavoro,  il  responsabile  del  procedimento  propone  alla
          stazione appaltante, in relazione allo stato dei  lavori  e
          alle eventuali conseguenze  nei  riguardi  delle  finalita'
          dell'intervento,  di   procedere   alla   risoluzione   del
          contratto. 
              1-bis.  Qualora  nei  confronti  dell'appaltatore   sia
          intervenuta    la    decadenza     dell'attestazione     di
          qualificazione, per aver prodotto  falsa  documentazione  o
          dichiarazioni   mendaci,    risultante    dal    casellario
          informatico,   la   stazione   appaltante   procede    alla
          risoluzione del contratto. 
              2. Nel caso di risoluzione,  l'appaltatore  ha  diritto
          soltanto al pagamento  dei  lavori  regolarmente  eseguiti,
          decurtato   degli   oneri   aggiuntivi   derivanti    dallo
          scioglimento del contratto.” 
              - Il testo dell'art. 136 del citato decreto legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  136  (Risoluzione  del   contratto   per   grave
          inadempimento, grave irregolarita' e grave  ritardo)  -  1.
          Quando il direttore dei lavori  accerta  che  comportamenti
          dell'appaltatore  concretano   grave   inadempimento   alle
          obbligazioni di contratto tale da  compromettere  la  buona
          riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento
          una relazione particolareggiata,  corredata  dei  documenti
          necessari,  indicando  la   stima   dei   lavori   eseguiti
          regolarmente    e    che    devono    essere    accreditati
          all'appaltatore. 
              2. Su indicazione del responsabile del procedimento  il
          direttore  dei  lavori  formula  la   contestazione   degli
          addebiti  all'appaltatore,  assegnando   un   termine   non
          inferiore a quindici  giorni  per  la  presentazione  delle
          proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. 
              3.  Acquisite  e  valutate  negativamente  le  predette
          controdeduzioni,  ovvero  scaduto  il  termine  senza   che
          l'appaltatore abbia risposto,  la  stazione  appaltante  su
          proposta  del  responsabile  del  procedimento  dispone  la
          risoluzione del contratto. 
              4. Qualora, al fuori dei precedenti casi,  l'esecuzione
          dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto
          alle previsioni del programma, il direttore dei lavori  gli
          assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,  non  puo'
          essere inferiore a dieci giorni, per compiere i  lavori  in
          ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
          Il  termine  decorre  dal  giorno  di   ricevimento   della
          comunicazione. 
              5. Scaduto  il  termine  assegnato,  il  direttore  dei
          lavori verifica, in contraddittorio con  l'appaltatore,  o,
          in sua mancanza, con la assistenza di  due  testimoni,  gli
          effetti dell'intimazione impartita, e ne  compila  processo
          verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. 
              6.   Sulla   base   del   processo   verbale,   qualora
          l'inadempimento  permanga,  la  stazione   appaltante,   su
          proposta del responsabile  del  procedimento,  delibera  la
          risoluzione del contratto.”