Art. 131 Informazione in caso di emergenza radiologica 1. La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica viene immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie. 2. In particolare vengono fornite in modo rapido e ripetuto informazioni riguardanti: a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione; b) le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza sopravvenuta e eventuali suggerimenti di cooperazione; c) le autorita' e gli enti cui rivolgersi per informazione, consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono integrate, in funzione del tempo disponibile, con richiami riguardanti le nozioni fondamentali sulla radioattivita' ed i suoi effetti sull'essere umano e sull'ambiente. 4. Se l'emergenza preceduta da una fase di preallarme alla popolazione vengono fornite informazioni riguardanti le modalita' ed i tempi con cui vengono diffusi gli aggiornamenti sull'evoluzione della situazione. 5. Informazioni specifiche sono rivolte, anche in fase di preallarme, a particolari gruppi di popolazione, in relazione alla loro attivita', funzione ed eventuale responsabilita' nei riguardi della collettivita' nonche' al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare occasione.