Art. 131 
            Informazione in caso di emergenza radiologica 
  1.  La  popolazione   effettivamente   interessata   dall'emergenza
radiologica  viene  immediatamente  informata  sui   fatti   relativi
all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui  provvedimenti  di
protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie. 
  2. In  particolare  vengono  fornite  in  modo  rapido  e  ripetuto
informazioni riguardanti: 
  a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle  notizie  disponibili,
le  sue  caratteristiche:  tipo,  origine,  portata   e   prevedibile
evoluzione; 
  b) le disposizioni da rispettare, in  base  al  caso  di  emergenza
sopravvenuta e eventuali suggerimenti di cooperazione; 
  c) le  autorita'  e  gli  enti  cui  rivolgersi  per  informazione,
consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione. 
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono integrate, in funzione  del
tempo disponibile, con richiami riguardanti le  nozioni  fondamentali
sulla  radioattivita'  ed  i  suoi  effetti   sull'essere   umano   e
sull'ambiente. 
  4.  Se  l'emergenza  preceduta  da  una  fase  di  preallarme  alla
popolazione vengono fornite informazioni riguardanti le modalita'  ed
i tempi con cui vengono  diffusi  gli  aggiornamenti  sull'evoluzione
della situazione. 
  5.  Informazioni  specifiche  sono  rivolte,  anche  in   fase   di
preallarme, a particolari gruppi di popolazione,  in  relazione  alla
loro attivita', funzione ed eventuale  responsabilita'  nei  riguardi
della  collettivita'  nonche'  al  ruolo  che  eventualmente  debbano
assumere nella particolare occasione.