(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 131)
 
                              Art. 131 
 
                      (Ambito di applicazione) 
 
 
  1. Nei  giudizi  di  responsabilita'  amministrativa  e  di  conto,
qualora emergano fatti  dannosi  di  lieve  entita'  patrimonialmente
lesiva, ovvero addebiti d'importo non superiore  a  10.000  euro,  il
presidente della competente sezione giurisdizionale o un  consigliere
da lui delegato, sentito il pubblico ministero, puo' determinare  con
decreto la somma da pagare all'erario. 
 
 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Presidente della Corte dei conti il limite di  somma  di
cui al comma  1  e'  aggiornato  ogni  tre  anni  in  relazione  alla
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi  al  consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati.