Art. 132
        Conservazione di dati di traffico per altre finalita'

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 123, comma 2, i
dati  relativi  al  traffico telefonico sono conservati dal fornitore
per  trenta  mesi,  per  finalita'  di  accertamento e repressione di
reati,  secondo  le  modalita'  individuate  con decreto del Ministro
della  giustizia,  di  concerto  con  i Ministri dell'interno e delle
comunicazioni, e su conforme parere del Garante.