Art. 132 
 
Norme per il caso di attivazione della garanzia di  cui  all'articolo
                           113 del codice 
 
    1. Il garante  assume  l'obbligo  di  pagare  al  committente,  a
semplice richiesta scritta di quest'ultimo ed  entro  il  termine  di
quindici giorni, le somme delle  quali  il  committente  si  dichiari
creditore nei  confronti  del  contraente,  nei  limiti  delle  somme
garantite. 
    2. La garanzia di cui all'articolo 113  del  codice  permane  nei
limiti previsti dall'articolo 135, comma 2, nel caso  di  attivazione
della garanzia di subentro  e  si  esercita  per  i  crediti  che  la
stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore dichiari di avere nei
confronti del contraente. 
 
              Note all'art. 132 
              Per il testo dell'art. 113 del decreto  legislativo  12
          aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 131.