Art. 132 Informazione delle persone che possono intervenire nella organizzazione dei soccorsi per i casi di emergenza radiologica 1. I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radiologica devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento puo' comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un caso simile; tale informazione deve tener conto dei vari casi di emergenza radiologica prevedibili. 2. Dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.