Art. 132 
  Informazione delle persone che possono intervenire nella 
   organizzazione dei soccorsi per i casi di emergenza radiologica 
  1. I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione
dei  soccorsi  in  caso  di  emergenza  radiologica  devono  ricevere
un'informazione adeguata e regolarmente  aggiornata  sui  rischi  che
l'intervento puo' comportare per la loro salute e  sulle  precauzioni
da prendere in un caso simile; tale informazione deve tener conto dei
vari casi di emergenza radiologica prevedibili. 
  2. Dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate
in funzione del caso in concreto verificatosi.