Art. 133 
 
Norme  per  il  caso  di  attivazione  della  garanzia  di   subentro
                           nell'esecuzione 
 
    1. Entro trenta giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  di
richiesta di attivazione della garanzia, il garante  deve  comunicare
alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore  l'inizio  della
attivita' del subentrante. 
    2. L'attivazione della garanzia di subentro non libera il garante
dalla obbligazione di fare completare il lavoro garantito. Qualora la
stazione  appaltante  o   il   soggetto   aggiudicatore   chieda   la
sostituzione del  subentrante  inadempiente,  il  garante,  entro  il
termine  di  trenta  giorni  dalla  ricezione  della   richiesta   di
sostituzione, lo sostituisce con l'altro soggetto  indicato  all'atto
della stipulazione del contratto. 
    3. Nel caso di inadempimento anche del  secondo  subentrante,  il
garante, al fine di individuare gli  eventuali  ulteriori  sostituti,
procede  ad  interpellare  progressivamente  i  soggetti  che   hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, come  risultanti  dalla
relativa graduatoria. In caso di indisponibilita' di tutti i soggetti
interpellati, il garante procede ad individuare  un  soggetto  idoneo
all'esecuzione dell'opera ed in possesso dei requisiti prescritti dal
bando o dall'avviso di gara originario. 
    4.  Il  subentrante  puo'  avvalersi  dei   subappaltatori   gia'
autorizzati, nei limiti di quanto costoro non  abbiano  eseguito  per
conto del contraente.