Art. 133 Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti 1. E' istituita presso il Ministero della sanita' una commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, con il compito di: a) predisporre ed aggiornare le informazioni preventive di cui agli articoli 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonche' la frequenza della diffusione stessa; b) predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere in caso di emergenza di cui all'articolo 131 e indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione; c) fornire consulenza agli organi di cui all'articolo 134; d) studiare le modalita' per la verifica che l'informazione preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture del servizio sanitario nazionale ed il sistema informativo sanitario. 2. La commissione e' nominata con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente, sentita l'ANPA. La commissione e' composta da quindici esperti in materia di radioprotezione, protezione civile e comunicazioni di massa. Con il medesimo decreto sono stabilite le norme di funzionamento della commissione stessa.