Art. 133 
Commissione permanente per l'informazione sulla protezione  contro  i
                   rischi da radiazioni ionizzanti 
  1. E' istituita presso il Ministero della sanita'  una  commissione
permanente per l'informazione sulla protezione  contro  i  rischi  da
radiazioni ionizzanti, con il compito di: 
  a) predisporre ed aggiornare le informazioni preventive di cui agli
articoli 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee  alla
loro diffusione, nonche' la frequenza della diffusione stessa; 
  b) predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere
in caso di emergenza di cui all'articolo 131 e indicare i criteri per
l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione; 
  c) fornire consulenza agli organi di cui all'articolo 134; 
  d)  studiare  le  modalita'  per  la  verifica  che  l'informazione
preventiva  sia  giunta  alla  popolazione,  utilizzando   anche   le
strutture del servizio sanitario nazionale ed il sistema  informativo
sanitario. 
  2. La commissione  e'  nominata  con  decreto  del  Ministro  della
sanita',  di  concerto  con   i   Ministri   dell'interno,   per   il
coordinamento  della  protezione  civile  e  dell'ambiente,   sentita
l'ANPA. La commissione e' composta da quindici esperti in materia  di
radioprotezione, protezione civile e comunicazioni di massa.  Con  il
medesimo decreto sono  stabilite  le  norme  di  funzionamento  della
commissione stessa.