(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 133)
 
                              Art. 133 
 
        (Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie) 
 
 
  1. Ferma restando la responsabilita' di cui all' articolo  1  della
legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive  modificazioni,  quando  la
legge prevede che la Corte di conti  irroga,  ai  responsabili  della
violazione  di  specifiche  disposizioni  normative,   una   sanzione
pecuniaria, stabilita tra  un  minimo  ed  un  massimo  edittale,  il
pubblico  ministero  d'ufficio,  o  su   segnalazione   della   Corte
nell'esercizio delle sue attribuzioni  contenziose  o  di  controllo,
promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria. 
 
 
  2. Il giudizio e' promosso  con  ricorso  al  giudice  monocratico,
previamente designato dal presidente  della  sezione  giurisdizionale
regionale, territorialmente competente. 
 
 
  3. Copia del ricorso e' notificata alla parte a cura  del  pubblico
ministero. 
 
 
  4. Il  pubblico  ministero  deposita  presso  la  segreteria  della
sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, entro
dieci giorni dalla notificazione del medesimo. 
 
 
  5. La parte puo' costituirsi in  giudizio  depositando  il  proprio
fascicolo, contenente la comparsa di risposta, la copia  del  ricorso
notificato, la procura e i  documenti  che  offre  in  comunicazione,
entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso.