Art. 134 
 
   Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e del subentrante 
 
    1. L'assunzione,  da  parte  del  garante,  dell'obbligo  di  far
realizzare l'opera non si configura come  successione  nel  contratto
del  contraente  ne'  comporta  novazione  soggettiva  del  contratto
stesso. 
    2. Il  garante  resta  estraneo  ai  rapporti  tra  contraente  e
stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e non  puo'  far  valere
nei  confronti  del  committente  le  eccezioni   che   spettano   al
contraente. 
    3. La attivazione della garanzia  di  subentro  non  comporta  il
venir meno della responsabilita' del contraente per i danni derivanti
alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore  a  causa  della
risoluzione del contratto in applicazione di  quanto  previsto  dalle
norme del codice civile e dalle leggi speciali regolanti la  materia.
La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore puo'  esigere  dal
garante il pagamento di quanto a tale titolo dovuto  dal  contraente,
nei limiti di cui all'articolo 135, comma 2. 
    4. Il garante deve avere i requisiti  previsti  per  il  rilascio
delle garanzie di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348, e deve avere
rilasciato garanzie fidejussorie per appalti di lavori  pubblici,  in
corso di validita'  al  31  dicembre  dell'anno  precedente,  per  un
importo complessivo non inferiore a 1,5 volte l'importo  dei  lavori.
La garanzia puo' essere rilasciata  altresi'  dai  soggetti  indicati
dall'articolo 127, comma 3. 
    5. Il bando o l'avviso di gara puo' prevedere che la garanzia  di
subentro  possa  essere  prestata  anche  dalla  eventuale   societa'
capogruppo  del  contraente,  congiuntamente  ad  altro  garante,  in
possesso dei requisiti di cui al comma 4, che presta la  garanzia  di
cui all'articolo 113 del codice. L'eventuale societa' capogruppo  del
contraente deve possedere, nel caso in  cui  quest'ultimo  scelga  di
utilizzarla quale garante nella garanzia di subentro,  un  patrimonio
netto non inferiore all'importo dei lavori e comunque superiore a 500
milioni di euro. 
    6. La garanzia puo' essere rilasciata da piu' banche o imprese di
assicurazione o dai soggetti indicati dall'articolo 127, comma 3, che
assumano responsabilita' solidale, designando una delle stesse  quale
mandataria e rappresentante unica. In tal caso il requisito di cui al
comma 4 e' raggiunto sommando i requisiti delle associate. 
    7. Il subentrante  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  di
qualificazione previsti dalla normativa e dal bando o dall'avviso  di
gara per la realizzazione dell'intera opera. 
    8. Il garante puo' convenire con il contraente che la  esecuzione
dei lavori sia verificata, per suo conto, da un controllore  tecnico,
da scegliersi tra gli organismi di  controllo  accreditati  ai  sensi
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC  17020  da  enti  partecipanti
all'European  cooperation  for  accreditation  (EA)  o  comunque   di
gradimento di entrambe le parti, in possesso  di  certificazione  del
sistema di qualita'; il controllore tecnico provvede, ai sensi  delle
norme UNI, a ragguagliare periodicamente il garante  sullo  stato  di
esecuzione dei lavori. L'attivazione  del  controllore  tecnico  deve
essere  comunicata   alla   stazione   appaltante   o   al   soggetto
aggiudicatore, che pone a disposizione del controllore stesso tutti i
documenti  trasmessi  alla  stazione   appaltante   o   al   soggetto
aggiudicatore. 
 
              Note all'art. 134 
              - La legge 10/6/1982 n. 348, recante  “Costituzione  di
          cauzioni   con   polizze   fidejussorie   a   garanzia   di
          obbligazioni verso lo Stato ed  altri  Enti  Pubblici”,  e'
          pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14/6/1982 n. 161. 
              - Per il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 12
          aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 131.