(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 134)
 
                              Art. 134 
 
                       (Decisione del ricorso) 
 
 
  1. Il  giudice  decide  con  decreto  motivato,  sentite  le  parti
presenti,  da  emettersi  entro  sessanta  giorni  dal  deposito  del
ricorso. 
 
 
  2. Quando  accoglie  il  ricorso,  il  giudice  emette  decreto  di
condanna al pagamento  della  sanzione.  Nella  determinazione  della
sanzione, si ha riguardo alla gravita' della violazione  e  all'opera
svolta  dall'agente  per  l'eliminazione,  o  l'attenuazione,   delle
conseguenze della  violazione.  Contestualmente  alla  determinazione
della sanzione, il giudice fissa  altresi'  una  sanzione  in  misura
ridotta, pari al trenta per cento, per il caso di pagamento immediato
della stessa, e assegna al responsabile un termine  non  inferiore  a
trenta giorni, per procedere al  versamento  della  somma,  indicando
l'amministrazione destinataria dei proventi. Con il medesimo decreto,
il giudice liquida le spese. 
 
 
  3. Avverso il decreto, puo' essere fatta opposizione al collegio, a
norma dell'articolo 135. 
 
 
  4. La decisione del giudice monocratico, se non opposta,  e  quella
dal collegio, sono esecutive e hanno forza di titolo esecutivo.