Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta) 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attivita' di investigazione privata autorizzata in conformita' alla legge.
Nota all'art. 135: - Per la legge 7 dicembre 2000, n. 397 vedi in nota all'art. 8.