Art. 135 
          Diffusione dell'informazione nell'Unione europea 
  1.  L'informazione  diffusa  ai  sensi  dell'articolo   131   viene
comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento della protezione civile alla Commissione europea
ed  agli  Stati  membri  interessati  o  che  rischiano   di   essere
interessati, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2,  della
direttiva del Consiglio del  27  novembre  1989,  n.  89/618/EURATOM,
concernente l'informazione della  popolazione  sui  provvedimenti  di
protezione sanitaria applicabili e sui comportamenti da  adottare  in
caso di emergenza radiologica. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  comunica  alla  Commissione
europea, su richiesta di quest'ultima, le informazioni  di  cui  agli
articoli 130 e 132. 
 
          Nota all'art. 135: 
          - La direttiva  n.  89/618/Euratom  del  27  novembre  1989
          riguarda l'informazione della popolazione sui provvedimenti
          di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento  da
          adottare in caso di emergenza radioattiva. L'art. 10, comma
          2, reca: 
          "Art. 10.- 2. L'informazione diffusa da uno  Stato  membro,
          ai  sensi  dell'articolo  6  (informazione   in   caso   di
          emergenza), e' comunicata  alla  Commissione  nonche'  agli
          Stati  membri  interessati  o  che  rischiano   di   essere
          interessati".