Art. 135 Diffusione dell'informazione nell'Unione europea 1. L'informazione diffusa ai sensi dell'articolo 131 viene comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile alla Commissione europea ed agli Stati membri interessati o che rischiano di essere interessati, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, della direttiva del Consiglio del 27 novembre 1989, n. 89/618/EURATOM, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza radiologica. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile comunica alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima, le informazioni di cui agli articoli 130 e 132.
Nota all'art. 135: - La direttiva n. 89/618/Euratom del 27 novembre 1989 riguarda l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva. L'art. 10, comma 2, reca: "Art. 10.- 2. L'informazione diffusa da uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 6 (informazione in caso di emergenza), e' comunicata alla Commissione nonche' agli Stati membri interessati o che rischiano di essere interessati".