(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 135)
 
                              Art. 135 
 
                            (Opposizione) 
 
 
  1. Le parti possono proporre opposizione al collegio,  con  ricorso
da   depositarsi   nella   segreteria   della   competente    sezione
giurisdizionale  regionale,  nel  termine  di  trenta  giorni   dalla
notificazione del decreto. 
 
 
  2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto. 
 
 
  3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa  l'udienza
di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di
discussione non devono decorrere piu' di quaranta giorni. 
 
 
  4. Entro dieci giorni dalla emanazione del  decreto  di  fissazione
dell'udienza quest'ultimo, unitamente al ricorso in opposizione, deve
essere notificato al resistente, a cura dell'opponente. 
 
 
  5.  Tra  la  data  di  notificazione  e  quella   dell'udienza   di
discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni.