Art. 136.
   Autosufficienza comunitaria in materia di sangue e plasma umani

  1.   Il   Ministero   della   salute  e  l'AIFA  prendono  tutti  i
provvedimenti   necessari  per  raggiungere  l'autosufficienza  della
Comunita'  europea  in  materia di sangue e di plasma umani. A questo
fine  incoraggiano  le  donazioni,  volontarie  e  non remunerate, di
sangue  o  suoi componenti e prendono tutti i provvedimenti necessari
per  lo  sviluppo  della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti
derivati  dal  sangue  o  dal  plasma  umani provenienti da donazioni
volontarie  e  non  remunerate. I provvedimenti presi sono notificati
alla Commissione europea.