Art. 137
                     Contravvenzioni al capo VI

  1.  L'impiego  di  sorgenti  di  radiazioni di categoria A senza il
nulla-osta  di  cui all'articolo 28, comma 1, e' punito con l'arresto
da  due a sei mesi o co l'ammenda da venti a ottanta milioni; chi non
osserva  le  particolari  prescrizioni di cui al nulla-osta e' punito
con  l'arresto  fino  a  tre  mesi  o con l'ammenda da cinque a venti
milioni.
  2.  L'impiego  di  sorgenti  di  radiazioni di categoria B senza il
nulla-osta  di  cui all'articolo 29, comma 1, e' punito con l'arresto
fino  a  tre  mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non
osserva  le  particolari  prescrizioni di cui al nulla-osta e' punito
con  l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque
milioni.
  3.  Chi  effettua  lo  smaltimento  di  rifiuti  radioattivi  senza
l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  30,  comma  1, e' punito con
l'arresto  fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni;
chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'autorizzazione
e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno
a cinque milioni.
  4.  Chi  effettua  le attivita' di cui agli articoli 31, comma 1, e
32,  comma  1,  senza  le  richieste  autorizzazioni  e'  punito  con
l'arresto  da  due  a  sei  mesi  e  con l'ammenda da venti a ottanta
milioni.
  5.  Colui il quale effettua una delle attivita' di cui all'articolo
33,  comma  1, senza il preventivo nulla-osta e' punito con l'arresto
da  sei mesi a tre anni e l'ammenda da venti a cento milioni; chi non
osserva  le particolari prescrizioni di cui all'articolo 33, comma 2,
e'  punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a
ottanta milioni.
  6.  Chiunque  viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo di
cui  all'articolo  34,  commi  1  e 2, e' punito con l'arresto fino a
quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.