Art. 138 
                     Contravvenzioni al capo VII 
  1. Chi pone in esercizio gli impianti di cui all'articolo 37, comma
1, senza la relativa licenza e' punito con l'arresto da  sei  mesi  a
tre anni e con l'ammenda da venti a cento milioni. 
  2. Il titolare dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  6  della
legge 31 dicembre 1962 n. 1860 e il titolare del  nulla-osta  di  cui
all'articolo 37  della  presente  legge  che  mettono  in  esecuzione
progetti particolareggiati di impianti nucleari senza  l'approvazione
di cui all'articolo 41, comma 1, sono puniti con l'arresto da  due  a
sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni. 
  3. Chiunque viola le  prescrizioni  contenute  nell'autorizzazione,
nel nulla-osta e nella licenza  di  esercizio,  o  contravviene  agli
obblighi di cui agli articoli 46, 48, comma 1, 53, 54,  55  e  57  e'
punito con l'arresto da due a sei mesi o con  l'ammenda  da  venti  a
ottanta milioni; la violazione degli adempimenti di cui  all'articolo
48, commi 3 e 4, e' punita con l'arresto sino a quindici giorni o con
l'ammenda da uno a cinque milioni. 
 
          Nota all'art. 138:
          - V. nota all'art. 36.