(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 138)
 
                              Art. 138 
 
                  (Anagrafe degli agenti contabili) 
 
 
  1.  Le  amministrazioni  comunicano  alla  sezione  giurisdizionale
territorialmente  competente  i  dati  identificativi   relativi   ai
soggetti nominati agenti  contabili  e  tenuti  alla  resa  di  conto
giudiziale. 
 
 
  2. Presso la Corte dei conti e'  istituita  e  tenuta  in  apposito
sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella  quale
confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni  e
le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente  e  a
ciascuna gestione. 
 
 
  3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e  documenti,
e' consentito l'utilizzo delle modalita' stabilite con i  decreti  di
cui all'articolo 6 comma 3. 
 
 
  4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono  trasmessi
alla Corte dei conti mediante tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a
cura  delle  segreterie  delle  sezioni  senza  addebito  di   spese,
esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza. 
 
 
  5.  All'anagrafe  di  cui  al   comma   2   possono   accedere   le
amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le  procure
territorialmente competenti, secondo  modalita'  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 3.