Art. 139 
    (Codice di deontologia relativo ad attivita' giornalistiche) 
 
   1. Il Garante promuove ai sensi  dell'articolo  12  l'adozione  da
parte del Consiglio  nazionale  dell'ordine  dei  giornalisti  di  un
codice di  deontologia  relativo  al  trattamento  dei  dati  di  cui
all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportate alla  natura  dei  dati,  in  particolare  per
quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale. Il codice puo' anche prevedere forme  semplificate  per  le
informative di cui all'articolo 13. 
   2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure
e accorgimenti a garanzia degli  interessati,  che  il  Consiglio  e'
tenuto a recepire. 
   3. Il codice o le  modificazioni  od  integrazioni  al  codice  di
deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi  dalla
proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal  Garante  e
sono efficaci sino a quando diviene efficace una  diversa  disciplina
secondo la procedura di cooperazione. 
   4. Il codice e le disposizioni di  modificazione  ed  integrazione
divengono efficaci quindici giorni dopo la loro  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12. 
   5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute  nel  codice
di deontologia, il Garante  puo'  vietare  il  trattamento  ai  sensi
dell'articolo 143, comma 1 , lettera c).