Art. 139.
Controllo  di  stato  dei medicinali derivati dal sangue o dal plasma
                                umani

  1.  Il  Ministro  della  salute,  sentiti  l'Istituto  superiore di
sanita'  e  il  Consiglio  superiore  di  sanita',  puo' sottoporre a
controllo  di  stato,  anche  limitatamente  a  singole  tipologie, i
medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani, allo stato sfuso o
gia'   pronti  per  l'uso;  con  la  stessa  procedura  sono  dettate
prescrizioni  e  modalita' per l'effettuazione di tale controllo, che
deve  essere  completato  entro  sessanta  giorni dalla ricezione dei
campioni.