Art. 139 Contravvenzioni ai capi IV e VIII 1. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori delle miniere: a) chi viola gli articoli 12; 13, 15; 16; 17; 61, comma 3; 62, commi 2 e 4; 63, comma 2; 65; 67; 69, commi 1 e 3; 71; 73; 74; 75; 77; 83; 84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1 e 2; 87; 91; 92, comma 1, punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da tre a otto milioni; b) chi viola gli articoli 14; 61, commi 2 e 4; 66; 72; 80, commi 2 e 3; 81, commi 3, 4 e 5, e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni. 2. Contravvenzioni commesse dai preposti: a) chi viola gli articoli 61, commi 3 e 4; 67; 73; 74 e' punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a un milione. 3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori: a) chi viola gli articoli 64; 68; 69, comma 2, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. 4. Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai medici addetti alla sorveglianza medica: a) l'esercizio di funzioni tipiche degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ad opera di soggetti non legittimati e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni; b) chi viola gli articoli 79; 80, comma 1; 81, comma 1; 84, commi 5 e 6; 85, comma 5; 86, comma 3; 89; 90; 92, commi 2 e 3, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a tremilioni. 5. Contravvenzioni commesse nell'esercizio dei servizi di dosimetria: a) chi viola gli obblighi di cui all'articolo 76 e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.