Art. 139
                  Contravvenzioni ai capi IV e VIII

  1.  Contravvenzioni  commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e
dai direttori delle miniere:
    a)  chi  viola  gli articoli 12; 13, 15; 16; 17; 61, comma 3; 62,
commi  2  e  4; 63, comma 2; 65; 67; 69, commi 1 e 3; 71; 73; 74; 75;
77; 83; 84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1 e 2; 87; 91;
92,  comma  1, punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da tre a otto milioni;
    b)  chi viola gli articoli 14; 61, commi 2 e 4; 66; 72; 80, commi
2  e  3; 81, commi 3, 4 e 5, e' punito con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
  2. Contravvenzioni commesse dai preposti:
    a)  chi  viola gli articoli 61, commi 3 e 4; 67; 73; 74 e' punito
con  l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a
un milione.
  3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori:
    a)  chi  viola  gli  articoli  64; 68; 69, comma 2, e' punito con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
  4.  Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai medici
addetti alla sorveglianza medica:
    a)  l'esercizio  di  funzioni tipiche degli esperti qualificati e
dei medici autorizzati ad opera di soggetti non legittimati e' punito
con  l'arresto  da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque
milioni;
    b) chi viola gli articoli 79; 80, comma 1; 81, comma 1; 84, commi
5  e  6; 85, comma 5; 86, comma 3; 89; 90; 92, commi 2 e 3, e' punito
con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a tremilioni.
  5.   Contravvenzioni   commesse   nell'esercizio   dei  servizi  di
dosimetria:  a)  chi  viola  gli  obblighi  di cui all'articolo 76 e'
punito  con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a
cinque milioni.