(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 139)
 
                              Art. 139 
 
                      (Presentazione del conto) 
 
 
  1. Gli agenti che vi sono tenuti,  entro  il  termine  di  sessanta
giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura
dell'esercizio  finanziario,  o  comunque  dalla   cessazione   della
gestione,  presentano  il  conto  giudiziale  all'amministrazione  di
appartenenza. 
 
 
  2. L'amministrazione individua  un  responsabile  del  procedimento
che,  espletata  la  fase  di  verifica  o  controllo  amministrativo
previsti  dalla  vigente  normativa,  entro   trenta   giorni   dalla
approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente
alla relazione degli organi di controllo interno, presso  la  sezione
giurisdizionale territorialmente competente. 
 
 
  3. Le modalita' di presentazione dei conti possono essere  adeguate
con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle  singole
amministrazioni,  comunque  nel  rispetto  dei   principi   e   delle
disposizioni in tema di contabilita' generale  dello  Stato.  Restano
ferme  le  disposizioni  legislative  e  regolamentari  che,  per  le
rispettive  amministrazioni,  prevedono  ulteriori   adempimenti   in
materia.