Art. 14 Conformita' ai parametri indicatori 1. In caso di non conformita' ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato I, l'autorita' d'ambito, sentito il parere dell'azienda unita' sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformita' ai valori di parametro o alle specifiche predetti, dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualita' delle acque ove cio' sia necessario per tutelare la salute umana. 2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la regione o la provincia autonoma comunica al Ministero della sanita' e dell'ambiente le seguenti informazioni relative ai casi di non conformita' riscontrati nell'anno precedente: a) il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata delle situazioni di non conformita'; b) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; c) una sintesi dell'eventuale piano relativo all'azione correttiva ritenuta necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria nonche' disposizioni in materia di riesame. 3. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante la trasmissione di una relazione contenente i parametri interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta. 4. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.