Art. 14
                 Conformita' ai parametri indicatori

  1.  In  caso  di  non  conformita'  ai  valori  di parametro o alle
specifiche di cui alla parte C dell'allegato I, l'autorita' d'ambito,
sentito  il  parere dell'azienda unita' sanitaria locale in merito al
possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformita'
ai  valori  di  parametro  o  alle  specifiche  predetti, dispone che
vengano  presi  provvedimenti intesi a ripristinare la qualita' delle
acque ove cio' sia necessario per tutelare la salute umana.
  2.  Entro  il 31 gennaio di ciascun anno, la regione o la provincia
autonoma  comunica  al  Ministero  della  sanita'  e dell'ambiente le
seguenti informazioni relative ai casi di non conformita' riscontrati
nell'anno precedente:
a) il  parametro  interessato  ed il relativo valore, i risultati dei
   controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata
   delle situazioni di non conformita';
b) l'area  geografica,  la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la
   popolazione  coinvolta  e  gli  eventuali  effetti sulle industrie
   alimentari interessate;
c) una  sintesi  dell'eventuale  piano relativo all'azione correttiva
   ritenuta  necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima
   dei costi e la relativa copertura finanziaria nonche' disposizioni
   in materia di riesame.
  3. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l'obbligo di cui al
comma  2  e'  assolto  mediante  la  trasmissione  di  una  relazione
contenente  i  parametri  interessati  con  i  relativi  valori  e la
popolazione coinvolta.
  4.  Il  presente articolo non si applica alle acque confezionate in
bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.