Art. 14.
      (Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)

   1.  All'articolo  15 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
   "1-bis.  Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della  definitiva  sentenza  di  condanna  ad  una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene
data   tempestiva   comunicazione  al  questore  ed  alla  competente
autorita'   consolare   al   fine   di   avviare   la   procedura  di
identificazione   dello  straniero  e  consentire,  in  presenza  dei
requisiti  di  legge,  l'esecuzione  della  espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione".
   2.  La  rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 e' sostituita dalla seguente: "Espulsione
a  titolo  di  misura  di  sicurezza  e disposizioni per l'esecuzione
dell'espulsione".
 
             Nota all'art. 14:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15 del decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
                 "Art. 15 (Espulsione a titolo di misura di sicurezza
          e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione) - 1. Fuori
          dei  casi  previsti  dal  codice  penale,  il  giudice puo'
          ordinare  l'espulsione  dello  straniero che sia condannato
          per  taluno  dei  delitti previsti dagli articoli 380 e 381
          del   codice   di  procedura  penale,  sempre  che  risulti
          socialmente pericoloso.
                 1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia
          cautelare  o  della  definitiva sentenza di condanna ad una
          pena  detentiva  nei confronti di uno straniero proveniente
          da    Paesi    extracomunitari    viene   data   tempestiva
          comunicazione  al  questore  ed  alla  competente autorita'
          consolare    al   fine   di   avviare   la   procedura   di
          identificazione  dello  straniero e consentire, in presenza
          dei  requisiti  di  legge,  l'esecuzione  della  espulsione
          subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare
          o di detenzione.