Art. 14
                         ONLUS e terzo settore

    1.  Le  liberalita'  in  denaro  o  in  natura erogate da persone
  fisiche  o  da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa'
  in  favore  di  organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di
  cui  all'articolo  10,  commi  1,  8 e 9, del decreto legislativo 4
  dicembre  1997,  n.  460,  nonche'  quelle  erogate  in  favore  di
  associazioni  di promozione sociale iscritte nel registro nazionale
  previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000,
  n.  383,  sono  deducibili  dal  reddito  complessivo  del soggetto
  erogatore  nel  limite  del dieci per cento del reddito complessivo
  dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
    2.  Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle
  disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che
  riceve  le  erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare
  con  completezza  e  analiticita' le operazioni poste in essere nel
  periodo di gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla
  chiusura  dell'esercizio,  di un apposito documento che rappresenti
  adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
    3.  Resta  ferma  la facolta' di applicare le disposizioni di cui
  all'articolo  100,  comma  2,  del  testo  unico  delle imposte sui
  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
    4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore
  delle liberalita' siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile,
  operate  in  violazione  dei presupposti di deducibilita' di cui al
  comma  1,  la  sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
  legislativo  18  dicembre  1997, n. 471, e' maggiorata del duecento
  per cento.
    5.  Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione
  della  riscontrata  insussistenza,  in  capo  all'ente beneficiario
  dell'erogazione,  dei  caratteri solidaristici e sociali dichiarati
  in  comunicazioni  rivolte  al  pubblico  ovvero  rappresentati  ai
  soggetti  erogatori delle liberalita', l'ente beneficiario e i suoi
  amministratori  sono  obbligati  in solido con i soggetti erogatori
  per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
    6.  In  relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1
  la  deducibilita'  di  cui al medesimo comma non puo' cumularsi con
  ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di
  detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
    7.  Al  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
  del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, e
  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a)  all'articolo  10,  comma  1,  dopo  la  lettera  1-ter)  e'
  aggiunta,  in  fine, la seguente: "1-quater) le erogazioni liberali
  in   denaro   effettuate   a   favore  di  universita',  fondazioni
  universitarie  di  cui  all'articolo  59,  comma  3, della legge 23
  dicembre  2000,  n.  388, e di istituzioni universitarie pubbliche,
  degli  enti  di  ricerca  pubblici,  ovvero  degli  enti di ricerca
  vigilati  dal  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
  ricerca,  ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto
  superiore  per  la  prevenzione  e la sicurezza del lavoro, nonche'
  degli enti parco regionali e nazionali.";
      b)  all'articolo  100,  comma  2,  lettera  a),  le  parole: "o
  finalita'  di  ricerca  scientifica"  sono  soppresse; nel medesimo
  comma,   la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "c)  le
  erogazioni   liberali   a   favore   di   universita',   fondazioni
  universitarie  di  cui  all'articolo  59,  comma  3, della legge 23
  dicembre  2000,  n.  388, e di istituzioni universitarie pubbliche,
  degli  enti  di  ricerca  pubblici,  ovvero  degli  enti di ricerca
  vigilati  dal  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
  ricerca,  ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto
  superiore  per  la  prevenzione  e la sicurezza del lavoro, nonche'
  degli enti parco regionali e nazionali;".
    8.  Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore
  di  universita',  fondazioni  universitarie di cui all'articolo 59,
  comma  3,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
  universitarie  pubbliche,  degli  enti  di ricerca pubblici, ovvero
  degli  enti  di  ricerca  vigilati  dal  Ministero dell'istruzione,
  dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore
  di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
  del  lavoro,  nonche'  degli enti parco regionali e nazionali, sono
  esenti  da  tasse  e imposte indirette diverse da quella sul valore
  aggiunto  e  da  diritti  dovuti  a  qualunque  titolo; gli onorari
  notarili  relativi  agli atti di donazione, effettuati ai sensi del
  comma 7, sono ridotti del novanta per cento.