Art. 14. 1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter, 600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,". 2. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,". 3. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1,".
Nota all'art. 14: - Si riporta il testo degli articoli 190-bis 392 e 398 del codice di procedura penale come modificati dalla legge qui pubblicata: «Art. 190-bis (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. 1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.». «Art. 392 (Casi). - 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi e' fondato motivo di ritenere che la stessa non potra' essere esaminata nel dibattimento per infermita' o altro grave impedimento; b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche' non deponga o deponga il falso; c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilita' di altri; d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210; e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b); f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato e' soggetto a modificazione non evitabile; g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. 2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.». «Art. 398 (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio). - 1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 396, comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilita' o di rigetto e' immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate. 2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce: a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni; b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni; c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a dieci giorni. 3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni gia' rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso e' comunicato al pubblico ministero. 3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'art. 393, comma 2-bis. 4. Se si deve procedere a piu' incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo. 5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non puo' essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo puo' delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta. 5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalita' particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti.».