Art. 14. 
 
  1. All'articolo 190-bis,  comma  1-bis,  del  codice  di  procedura
penale, dopo le  parole:  "600-ter,  600-quater,"  sono  inserite  le
seguenti:  "anche  se  relativi  al  materiale  pornografico  di  cui
all'articolo 600-quater.1,". 
  2. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di  procedura  penale,
dopo le parole: "600-ter,"  sono  inserite  le  seguenti:  "anche  se
relativo   al   materiale   pornografico    di    cui    all'articolo
600-quater.1,". 
  3. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di  procedura  penale,
dopo le parole: "600-ter,"  sono  inserite  le  seguenti:  "anche  se
relativo al materiale pornografico  di  cui  all'articolo  600-quater
1,". 
 
          Nota all'art. 14: 
              - Si riporta il testo degli articoli 190-bis 392 e  398
          del codice di procedura penale come modificati dalla  legge
          qui pubblicata: 
              «Art.  190-bis   (Requisiti   della   prova   in   casi
          particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei  delitti
          indicati nell'art. 51, comma  3-bis,  quando  e'  richiesto
          l'esame di un testimone o di  una  delle  persone  indicate
          nell'art. 210 e queste hanno  gia'  reso  dichiarazioni  in
          sede  di  incidente  probatorio  o  in   dibattimento   nel
          contraddittorio  con  la  persona  nei  cui  confronti   le
          dichiarazioni   medesime    saranno    utilizzate    ovvero
          dichiarazioni i cui verbali sono stati  acquisiti  a  norma
          dell'art. 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti  o
          circostanze diversi  da  quelli  oggetto  delle  precedenti
          dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti  lo
          ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. 
              1-bis. La stessa  disposizione  si  applica  quando  si
          procede per uno dei reati previsti dagli articoli  600-bis,
          primo comma, 600-ter,  600-quater,  anche  se  relativi  al
          materiale  pornografico  di  cui   all'art.   600-quater.1,
          600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies
          e  609-octies  del  codice  penale,  se  l'esame  richiesto
          riguarda un testimone minore degli anni sedici.». 
              «Art.  392  (Casi).  -  1.  Nel  corso  delle  indagini
          preliminari il pubblico ministero e la  persona  sottoposta
          alle indagini possono chiedere al giudice  che  si  proceda
          con incidente probatorio: 
                a) all'assunzione della testimonianza di una persona,
          quando vi e' fondato motivo di ritenere che la  stessa  non
          potra' essere esaminata nel dibattimento per  infermita'  o
          altro grave impedimento; 
                b) all'assunzione di una  testimonianza  quando,  per
          elementi concreti e specifici,  vi  e'  fondato  motivo  di
          ritenere che la persona sia esposta a  violenza,  minaccia,
          offerta o promessa di denaro o di altra utilita'  affinche'
          non deponga o deponga il falso; 
                c) all'esame della persona sottoposta  alle  indagini
          su fatti concernenti la responsabilita' di altri; 
                d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210; 
                e) al confronto tra persone che  in  altro  incidente
          probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
          discordanti, quando ricorre una delle circostanze  previste
          dalle lettere a) e b); 
                f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la
          prova riguarda una persona, una cosa  o  un  luogo  il  cui
          stato e' soggetto a modificazione non evitabile; 
                g) a una ricognizione, quando particolari ragioni  di
          urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 
              1-bis. Nei procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli  600,  600-bis,  600-ter,  anche  se  relativi  al
          materiale  pornografico  di  cui   all'art.   600-quater.1,
          600-quinquies,  601,  602,  609-bis,  609-ter,  609-quater,
          609-quinquies e 609-octies del codice  penale  il  pubblico
          ministero o la persona  sottoposta  alle  indagini  possono
          chiedere  che   si   proceda   con   incidente   probatorio
          all'assunzione della testimonianza di persona minore  degli
          anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi  previste  dal
          comma 1. 
              2. Il pubblico ministero e la persona  sottoposta  alle
          indagini possono altresi'  chiedere  una  perizia  che,  se
          fosse disposta nel dibattimento,  ne  potrebbe  determinare
          una sospensione superiore a sessanta giorni.». 
              «Art. 398 (Provvedimenti sulla richiesta  di  incidente
          probatorio). - 1. Entro due giorni dal deposito della prova
          della notifica e comunque  dopo  la  scadenza  del  termine
          previsto dall'art.  396,  comma  1,  il  giudice  pronuncia
          ordinanza con la quale accoglie, dichiara  inammissibile  o
          rigetta la richiesta di incidente  probatorio.  L'ordinanza
          di  inammissibilita'  o  di   rigetto   e'   immediatamente
          comunicata al pubblico ministero e notificata alle  persone
          interessate. 
              2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice
          stabilisce: 
                a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e
          delle deduzioni; 
                b) le persone interessate all'assunzione della  prova
          individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni; 
                c) la data dell'udienza. Tra il  provvedimento  e  la
          data  dell'udienza  non  puo'   intercorrere   un   termine
          superiore a dieci giorni. 
              3. Il giudice fa  notificare  alla  persona  sottoposta
          alle indagini, alla persona offesa e  ai  difensori  avviso
          del giorno, dell'ora e del luogo in cui si  deve  procedere
          all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data
          fissata con l'avvertimento che nei  due  giorni  precedenti
          l'udienza possono prendere  cognizione  ed  estrarre  copia
          delle dichiarazioni gia' rese dalla persona  da  esaminare.
          Nello stesso termine l'avviso  e'  comunicato  al  pubblico
          ministero. 
              3-bis.  La  persona  sottoposta  alle  indagini  ed   i
          difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli
          atti depositati ai sensi dell'art. 393, comma 2-bis. 
              4. Se si deve procedere  a  piu'  incidenti  probatori,
          essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre  che  non
          ne derivi ritardo. 
              5. Quando ricorrono ragioni di  urgenza  e  l'incidente
          probatorio non puo' essere svolto nella circoscrizione  del
          giudice competente, quest'ultimo puo' delegare  il  giudice
          per le indagini preliminari del luogo dove  la  prova  deve
          essere assunta. 
              5-bis. Nel caso di indagini che riguardino  ipotesi  di
          reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter,  anche
          se relativi  al  materiale  pornografico  di  cui  all'art.
          600-quater.1, 600-quinquies, 601,  602,  609-bis,  609-ter,
          609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice,  ove
          fra le persone interessate all'assunzione  della  prova  vi
          siano minori di anni sedici,  con  l'ordinanza  di  cui  al
          comma 2, stabilisce il  luogo,  il  tempo  e  le  modalita'
          particolari   attraverso   cui   procedere    all'incidente
          probatorio,  quando  le  esigenze  del  minore  lo  rendono
          necessario  od  opportuno.  A  tal  fine   l'udienza   puo'
          svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi
          il giudice, ove esistano,  di  strutture  specializzate  di
          assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso
          minore.  Le  dichiarazioni  testimoniali   debbono   essere
          documentate  integralmente  con   mezzi   di   riproduzione
          fonografica  o  audiovisiva.   Quando   si   verifica   una
          indisponibilita'  di  strumenti  di   riproduzione   o   di
          personale tecnico, si provvede con le forme della  perizia,
          ovvero della  consulenza  tecnica.  Dell'interrogatorio  e'
          anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione
          della riproduzione e'  disposta  solo  se  richiesta  dalle
          parti.».