Art. 14.
           Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile
  1.  Nel  secondo  comma  dell'articolo  939-ter  del  codice  della
navigazione, la parola: «privato» e' soppressa.
  2.  L'articolo  940-ter  del codice della navigazione e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  940-ter  (Sostituibilita' dell'aeromobile). - Il noleggiante
ha  facolta' di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel
contratto  con  altro  di  caratteristiche  e capacita' equivalenti o
superiori.».
  3. La rubrica dell'articolo 940-quater del codice della navigazione
e' sostituita dalla seguente: «Responsabilita' verso i terzi».
  4.  Il  primo  comma  dell'articolo  940-quater  del  codice  della
navigazione e' sostituito dal seguente:
  «La  responsabilita' verso i terzi per le obbligazioni contratte in
relazione  all'impiego  commerciale  dell'aeromobile  e'  regolata in
conformita'  delle  norme internazionali vigenti nella Repubblica che
disciplinano  la responsabilita' verso i terzi del vettore contraente
e del vettore effettivo, disponendone la solidarieta'.».
  5.  Nel primo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione,
sono aggiunte, in fine, le parole: «in vigore nella Repubblica.».
  6.  Il secondo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
  «Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'articolo 953.».
  7. Il terzo comma dell'articolo 942 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
  «L'assicuratore   non   puo'  opporre  al  passeggero,  che  agisce
direttamente  nei  suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto,
ne'  clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al
risarcimento  del  danno.  L'assicuratore  ha  tuttavia rivalsa verso
l'assicurato,  nella  misura  in  cui  avrebbe avuto contrattualmente
diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.».
  8. Il terzo comma dell'articolo 943 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
  «Ai  vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione
di  cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio,
del  9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del 13 maggio 2002, sono
vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.».
  9.  Nell'articolo  945  del codice della navigazione e' aggiunto il
seguente comma:
  «Quando  il  passeggero  non  ritira il bagaglio a destinazione, si
applicano  i  commi  primo  e  secondo  dell'articolo  454, in quanto
compatibili.».
  10.   Nel   secondo   comma  dell'articolo  947  del  codice  della
navigazione,   le   parole:  «le  misure  da  applicare  in  caso  di
violazione»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «le  modalita'  di
presentazione  dei  reclami  da  parte  dei  passeggeri  e  irroga le
sanzioni amministrative previste dalla legge».
  11.  Dopo  l'articolo  949-bis  del  codice  della  navigazione  e'
aggiunto l'articolo seguente:
  «Art.  949-ter  (Prescrizione). - I diritti derivanti dal contratto
di  trasporto  di  persone  e di bagagli sono assoggettati alle norme
sulla  decadenza  previste  dalla  normativa  internazionale  di  cui
all'articolo 941.
  Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la
prescrizione.».
  12. L'articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.  94  (Responsabilita'  per danni alla persona). - 1. Il danno
derivante  alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione
delle  prestazioni  che  formano  oggetto  del pacchetto turistico e'
risarcibile    secondo   le   norme   stabilite   dalle   convenzioni
internazionali  che  disciplinano  la  materia,  di  cui  sono  parte
l'Italia  o  l'Unione  europea,  cosi' come recepite nell'ordinamento
italiano.
  2.  Il  diritto  al  risarcimento  del danno derivante alla persona
dall'inadempimento  o  dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano  oggetto  del  pacchetto  turistico  si prescrive in tre anni
dalla  data  del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo
il   termine   di   diciotto   o   dodici  mesi  per  quanto  attiene
all'inadempimento  di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto
turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
  3.  E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per
i danni di cui al comma 1.».
  13.  L'articolo  951 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  951  (Norme  applicabili).  -  Il  trasporto  aereo di cose,
compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, e'
regolato  dalle  norme internazionali in vigore nella Repubblica, che
si   estendono   anche   ai   trasporti  di  cose  ai  quali  non  si
applicherebbero per forza propria.
  Si  applicano  inoltre,  per  quanto non e' disposto dalla presente
sezione  ed in quanto compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da 451
a 456.».
  14.  L'articolo  952 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  952  (Responsabilita' del vettore per mancata esecuzione del
trasporto).  -  Il  vettore  e' responsabile dei danni derivati dalla
mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che
egli  stesso  e  i  suoi  dipendenti  e preposti hanno preso tutte le
misure  necessarie  e  possibili,  secondo  la normale diligenza, per
evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
  Il risarcimento dovuto dal vettore e' limitato in conformita' della
disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica
adotta nel regolare la responsabilita' per ritardo.».
  15.  L'articolo  953 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  953  (Riconsegna  delle  cose). - Il vettore e' responsabile
delle  cose  consegnategli  per  il  trasporto  fino al momento della
riconsegna  al  destinatario, anche se prima della riconsegna le cose
siano  affidate,  o  nell'interesse  del  vettore  per esigenze della
scaricazione  o  per  ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un
operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.».
  16.  L'articolo  954 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  954  (Prescrizione).  - I diritti derivanti dal contratto di
trasporto  di  cose  sono  assoggettati  alle  norme  sulla decadenza
previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951.
  Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la
prescrizione.».
  17.  Gli  articoli da  955  a 964 del codice della navigazione sono
abrogati.
 
          Note all'art. 14:
              - Il  testo  vigente  dell'art 939-ter del codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.      939-ter      (Utilizzazione      occasionale
          dell'aeromobile).  -  In  caso  di locazione, di comodato o
          comunque   di   conferimento   del  diritto  di  utilizzare
          l'aeromobile  per  una  durata  non superiore a quattordici
          giorni,   esercente   dell'aeromobile  continua  ad  essere
          considerato  il  soggetto  che  ha  conferito il diritto di
          utilizzazione.
              In  caso  di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione
          dell'aeromobile  ai  sensi  del primo comma, l'utilizzatore
          risponde  in  solido  con  chi  ha  conferito il diritto di
          utilizzazione.».
              - Il   testo  dell'art.  940-quater  del  codice  della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  940-quater (Responsabilita' verso i terzi). - La
          responsabilita' verso i terzi per le obbligazioni contratte
          in  relazione  all'impiego  commerciale  dell'aeromobile e'
          regolata  in conformita' delle norme internazionali vigenti
          nella  Repubblica che disciplinano la responsabilita' verso
          i  terzi  del  vettore  contraente e del vettore effettivo,
          disponendone la solidarieta'.».
              Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il
          noleggiante  assume  i rischi che derivano dall'esercizio e
          il  noleggiatore  quelli  relativi  all'impiego commerciale
          dell'aeromobile.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  941  del  codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  941 (Norme applicabili). - Il trasporto aereo di
          persone  e  di  bagagli,  compresa  la  responsabilita' del
          vettore  per  lesioni personali del passeggero, e' regolato
          dalle  norme  comunitarie ed internazionali in vigore nella
          Repubblica.
              Al  trasporto  di  bagagli  si applica, inoltre, l'art.
          953.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  942  del  codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  942  (Obbligo  di  assicurazione).  - Il vettore
          aereo  deve  assicurare  la propria responsabilita' verso i
          passeggeri  secondo la normativa comunitaria. Il passeggero
          danneggiato  ha azione diretta contro l'assicuratore per il
          risarcimento del danno subito.
              L'assicuratore  non  puo'  opporre  al  passeggero, che
          agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti
          dal  contratto,  ne'  clausole  che  prevedono  l'eventuale
          contributo   dell'assicurato  al  risarcimento  del  danno.
          L'assicuratore  ha  tuttavia  rivalsa  verso  l'assicurato,
          nella  misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto
          di rifiutare o ridurre la propria prestazione.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  943  del  codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  943  (Obblighi  d'informazione).  -  Qualora  il
          trasporto  sia  effettuato  da  un vettore aereo diverso da
          quello  indicato  sul  biglietto, il passeggero deve essere
          adeguatamente    informato    della    circostanza    prima
          dell'emissione  del  biglietto.  In  caso  di prenotazione,
          l'informazione  deve  essere data al momento della conferma
          della prenotazione.
              In  caso  di  mancata  informazione, il passeggero puo'
          chiedere  la  risoluzione  del  contratto,  il rimborso del
          biglietto e il risarcimento dei danni.
              Ai  vettori  aerei,  che non adempiono agli obblighi di
          informazione  di  cui  all'art.  6  del regolamento (CE) n.
          2027/97  del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato
          dal  regolamento  (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e
          del   Consiglio,   del   13 maggio   2002,   sono   vietati
          l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.».
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  945  del codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              Art. 945 (Impedimento del passeggero). - Se la partenza
          del  passeggero e' impedita per causa a lui non imputabile,
          il  contratto e' risolto e il vettore restituisce il prezzo
          di passaggio gia' pagato.
              Se  l'impedimento  riguarda  uno  dei congiunti o degli
          addetti  alla  famiglia,  che  dovevano  viaggiare insieme,
          ciascuno  dei  passeggeri  puo' chiedere la risoluzione del
          contratto alle stesse condizioni.
              Al   vettore   deve   essere  data  tempestiva  notizia
          dell'impedimento  e il passeggero e' responsabile del danno
          che  il  vettore  provi  di  aver  sopportato a causa della
          ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo
          dell'ammontare del prezzo del biglietto.
              Quando   il   passeggero   non  ritira  il  bagaglio  a
          destinazione,   si   applicano  i  commi  primo  e  secondo
          dell'art. 455, in quanto compatibili.».
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  947  del codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  947  (Impedimenti  del  vettore).  -  In caso di
          negato  imbarco,  di soppressione o ritardo della partenza,
          di  interruzione  del  viaggio,  anche  per  cause di forza
          maggiore,   il  passeggero  ha  i  diritti  previsti  dalla
          normativa comunitaria.
              L'organismo    responsabile   dell'applicazione   della
          normativa  comunitaria  e' l'ENAC, il quale stabilisce, con
          apposito  regolamento,  le  modalita'  di presentazione dei
          reclami  da  parte  dei  passeggeri  e  irroga  le sanzioni
          amministrative previste dalla legge.».
              -  Il  decreto  legislativo  6 settembre  2005,  n. 206
          (Codice  del  consumo,  a  norma  dell'art.  7  della legge
          29 luglio  2003,  n.  229),  e'  pubblicato nel supplemento
          ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n.
          235.
              - Gli   articoli   da   955  a  964  del  codice  della
          navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:
                «Art. 955 (Rinvio).
                Art. 956 (Documento del trasporto).
                Art. 957 (Redazione della lettera di trasporto).
                Art. 958 (Indicazioni della lettera di trasporto).
                Art. 959 (Data di caricazione).
                Art.  960  (Efficacia  probatoria  della  lettera  di
          trasporto).
                Art. 961 (Originali della lettera di trasporto).
                Art. 962 (Originali della lettera di trasporto).
                Art. 963 (Duplicati della lettera di trasporto).
                Art. 964 (Legittimazione del possessore della lettera
          di trasporto)».