Art. 14. Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile 1. Nel secondo comma dell'articolo 939-ter del codice della navigazione, la parola: «privato» e' soppressa. 2. L'articolo 940-ter del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 940-ter (Sostituibilita' dell'aeromobile). - Il noleggiante ha facolta' di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacita' equivalenti o superiori.». 3. La rubrica dell'articolo 940-quater del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente: «Responsabilita' verso i terzi». 4. Il primo comma dell'articolo 940-quater del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «La responsabilita' verso i terzi per le obbligazioni contratte in relazione all'impiego commerciale dell'aeromobile e' regolata in conformita' delle norme internazionali vigenti nella Repubblica che disciplinano la responsabilita' verso i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarieta'.». 5. Nel primo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le parole: «in vigore nella Repubblica.». 6. Il secondo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'articolo 953.». 7. Il terzo comma dell'articolo 942 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «L'assicuratore non puo' opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, ne' clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.». 8. Il terzo comma dell'articolo 943 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.». 9. Nell'articolo 945 del codice della navigazione e' aggiunto il seguente comma: «Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i commi primo e secondo dell'articolo 454, in quanto compatibili.». 10. Nel secondo comma dell'articolo 947 del codice della navigazione, le parole: «le misure da applicare in caso di violazione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita' di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge». 11. Dopo l'articolo 949-bis del codice della navigazione e' aggiunto l'articolo seguente: «Art. 949-ter (Prescrizione). - I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 941. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.». 12. L'articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' sostituito dal seguente: «Art. 94 (Responsabilita' per danni alla persona). - 1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e' risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano. 2. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile. 3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.». 13. L'articolo 951 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 951 (Norme applicabili). - Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, e' regolato dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria. Si applicano inoltre, per quanto non e' disposto dalla presente sezione ed in quanto compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da 451 a 456.». 14. L'articolo 952 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 952 (Responsabilita' del vettore per mancata esecuzione del trasporto). - Il vettore e' responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. Il risarcimento dovuto dal vettore e' limitato in conformita' della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilita' per ritardo.». 15. L'articolo 953 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 953 (Riconsegna delle cose). - Il vettore e' responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.». 16. L'articolo 954 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 954 (Prescrizione). - I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.». 17. Gli articoli da 955 a 964 del codice della navigazione sono abrogati.
Note all'art. 14: - Il testo vigente dell'art 939-ter del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 939-ter (Utilizzazione occasionale dell'aeromobile). - In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione. In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione.». - Il testo dell'art. 940-quater del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 940-quater (Responsabilita' verso i terzi). - La responsabilita' verso i terzi per le obbligazioni contratte in relazione all'impiego commerciale dell'aeromobile e' regolata in conformita' delle norme internazionali vigenti nella Repubblica che disciplinano la responsabilita' verso i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarieta'.». Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi che derivano dall'esercizio e il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale dell'aeromobile.». - Il testo vigente dell'art. 941 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 941 (Norme applicabili). - Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilita' del vettore per lesioni personali del passeggero, e' regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica. Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'art. 953.». - Il testo vigente dell'art. 942 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 942 (Obbligo di assicurazione). - Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilita' verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria. Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito. L'assicuratore non puo' opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, ne' clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.». - Il testo vigente dell'art. 943 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 943 (Obblighi d'informazione). - Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione. In caso di mancata informazione, il passeggero puo' chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni. Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.». - Il testo vigente dell'art. 945 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, e' il seguente: Art. 945 (Impedimento del passeggero). - Se la partenza del passeggero e' impedita per causa a lui non imputabile, il contratto e' risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio gia' pagato. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri puo' chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero e' responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto. Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i commi primo e secondo dell'art. 455, in quanto compatibili.». - Il testo vigente dell'art. 947 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 947 (Impedimenti del vettore). - In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria. L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria e' l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le modalita' di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge.». - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235. - Gli articoli da 955 a 964 del codice della navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano: «Art. 955 (Rinvio). Art. 956 (Documento del trasporto). Art. 957 (Redazione della lettera di trasporto). Art. 958 (Indicazioni della lettera di trasporto). Art. 959 (Data di caricazione). Art. 960 (Efficacia probatoria della lettera di trasporto). Art. 961 (Originali della lettera di trasporto). Art. 962 (Originali della lettera di trasporto). Art. 963 (Duplicati della lettera di trasporto). Art. 964 (Legittimazione del possessore della lettera di trasporto)».