Art. 14.

         Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica

  1.   In   attuazione   dell'articolo 8   della  legge  n.  46/1990,
all'attivita'  di  normazione  tecnica  svolta  dall'UNI e dal CEI e'
destinato   il  tre  per  cento  del  contributo  dovuto  annualmente
dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  (INAIL)  per l'attivita' di ricerca ai sensi dell'articolo 3,
comma 3,  del  decreto-legge  30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
  2.  La  somma  di  cui  al  comma 1,  calcolata  sull'ammontare del
contributo  versato  dall'INAIL  e'  iscritta a carico di un apposito
capitolo  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo  economico  per  il  2007  e  a  carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
 
          Note all'articolo 14:

              Per  l'articolo 8  della  legge 5 marzo 1990, n. 46, si
          vedano le note alle premesse.
              Il  testo  dell'articolo 3,  terzo comma, decreto-legge
          30 giugno  1982, n. 390, recante «Disciplina delle funzioni
          prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e
          dell'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio
          1982,  n. 179). Convertito in legge, con modificazioni, con
          legge  12 agosto 1982, n. 597 (Gazzetta Ufficiale 25 agosto
          1982, n. 233), e' il seguente:
              Il  contributo  di  cui  all'articolo 3, secondo comma,
          della  legge  19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al
          fondo  sanitario  nazionale  di  cui  all'articolo 51 della
          legge  23 dicembre  1978,  n.  833, per essere destinato ad
          attivita'  di  ricerca  nel  campo  della prevenzione degli
          infortuni  e  delle malattie professionali, a partire dalla
          cessazione dell'attivita' commissariale dell'ENPI.