(Accordo - art. 14)
    ARTICOLO 14 
 
    1. Il personale dell'ICRANET potra' scegliere  per  la  sicurezza
sociale e assicurazione malattia di: 
 
    a) aderire  ad  un  Fondo  di  assistenza  e  previdenza  interno
all'ICRANET; 
    b)  aderire  ad  un  Fondo  privato  nazionale  o  estero  scelto
dall'ICRANET; 
    c) aderire al Sistema nazionale di sicurezza sociale vigente 
    nella Repubblica italiana secondo modalita' concordate 
    dall'ICRANET mediante apposita convenzione amministrativa con  le
competenti autorita' italiane. 
 
    2. Nei casi previsti al precedente comma, lettere a) e b) 
    l'ICRANET sara' esente dai contributi obbligatori di sicurezza 
    sociale e assicurazione malattia dovuti agli Istituti italiani di 
    sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte dall'ICRANET,  o
a suo nome, al proprio personale. 
    3. L'ICRANET si impegna a comunicare alle competenti autorita' 
    italiane i regolamenti dei Fondi di cui alle lettere a) e b) del 
    comma 1  del  presente  articolo  ed  ogni  eventuale  successiva
modifica.