Art. 14 
 
Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8,  comma  15,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli
investimenti delle  risorse  finanziarie  e  sulla  composizione  del
patrimonio  degli  enti  di  diritto  privato  di  cui   al   decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante  ispezione
presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti  e  documenti
che ritenga necessari. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
COVIP, sono stabilite le modalita' con  cui  la  COVIP  riferisce  ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma  1
ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo  3,  comma
3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione
dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi  2,  4,  5  e  6,  del
predetto decreto legislativo. 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP,
detta  disposizioni  in  materia  di   investimento   delle   risorse
finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di
banca depositaria, tenendo anche  conto  dei  principi  di  cui  agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  e
relativa normativa di attuazione e di quanto  previsto  dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 199, n. 509. 
  4. I compiti di vigilanza attribuiti alla  COVIP  con  il  presente
decreto  sono  esercitati  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e
strumentali   disponibili   a   legislazione   vigente.    Ai    fini
dell'assolvimento dei propri compiti  istituzionali,  la  COVIP  puo'
avvalersi di un contingente di personale, stabilito con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre  pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di  comando  fuori
ruolo,  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con
contestuale  indisponibilita'  dei  posti   nell'amministrazione   di
provenienza. 
  5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,
come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge  27  dicembre
2006,  n.  296,  le  parole:  "Nucleo  di  valutazione  della   spesa
previdenziale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Commissione   di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale  trasferimento
alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1,  comma  763,
della  legge  n.  296  del  2006,  gia'  esercitate  dal  Nucleo   di
valutazione della spesa previdenziale.  In  relazione  agli  enti  di
diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto  Nucleo
svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi
della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a  disposizione
dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo. 
  6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27,  28  e
29,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  ed  al  fine  della
salvaguardia le attivita' e  le  funzioni  attualmente  svolte  dalla
societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile  1993,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, e ritenute  di  preminente  interesse  generale,  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  e'
costituita la societa' a responsabilita' limitata  «Istituto  Luce  -
Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa'  di
cui al presente comma e' stabilito in sede di  costituzione  in  euro
15.000.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  assume   la
titolarita' delle  relativa  partecipazione,  che  non  puo'  formare
oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e  le
attivita'  culturali  esercita  i  diritti  del  socio,  sentito   il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  per  quanto  riguarda  i
profili patrimoniali, finanziari e statutari. 
  7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale
per la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari  a  15.000
euro per l'anno 2011, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge  30  aprile  1985,  n.
163, come determinata dalla tabella C della legge 13  dicembre  2010,
n. 220. 
  8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  i  trenta  giorni
successivi alla costituzione della societa' di cui al comma  6,  sono
individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti
alla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23  aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa' «Istituto
Luce - Cinecitta'». 
  9.  Il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  emana,
annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento  a  tre
esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societa' di  cui  al
comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse
generale, fra le quali sono ricomprese: 
    a) le attivita' di conservazione, restauro e  valorizzazione  del
patrimonio filmico, fotografico e  documentaristico  trasferito  alla
societa' ai sensi del comma 8; 
    b) la distribuzione di opere  prime  e  seconde  e  cortometraggi
sostenute dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai  sensi
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  28,  e  successive
modificazioni,  nonche'   la   produzione   documentaristica   basata
prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a). 
Nell'atto di indirizzo non possono  essere  ricomprese  attivita'  di
produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere  filmiche
diverse da quelle indicate nel punto b) e possono  essere  ricomprese
attivita'  strumentali,  di  supporto,  e  complementari  ai  compiti
espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture  del
Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  con  particolare
riferimento alla promozione  del  cinema  italiano  all'estero,  alla
gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da  quest'ultimo
detenuti a qualunque titolo, nonche' l'eventuale gestione, per  conto
del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui
all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, e successive modificazioni. 
  10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e
le attivita' culturali una proposta di  programma  coerente  con  gli
obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma
annuale delle attivita' e' approvato dal  Ministro,  che  assegna  le
risorse finanziarie necessarie  per  il  suo  svolgimento  e  per  il
funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi  per  il
personale. 
  11. Dalla data di adozione del  decreto  di  cui  al  comma  8,  la
societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile  1993,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, e' posta in liquidazione ed e' trasferita alla Societa' Fintecna
s.p.a. o a Societa' da essa interamente controllata, sulla  base  del
rendiconto   finale    delle    attivita'    e    della    situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima  data,  da  redigere,
entro  30  giorni  dalla  messa  in  liquidazione,  da  parte   degli
amministratori e del collegio sindacale  gia'  in  carica  presso  la
societa' posta in liquidazione. 
  12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di  un
collegio di tre periti designati, uno dalla  societa'  trasferitaria,
uno dal Ministero per il beni e le  attivita'  culturali  e  uno  dal
Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al
fine di effettuare, entro 90 giorni  dalla  data  di  consegna  della
predetta situazione  economico-patrimoniale,  una  verifica  di  tale
situazione e sulla base  della  stessa,  una  valutazione  estimativa
dell'esito  finale  della  liquidazione  della  societa'  trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti  e'  determinato  con
decreto dal Ministro dell'Economia e delle  Finanze.  La  valutazione
deve, fra l'altro,  tenere  conto  di  tutti  i  costi  e  gli  oneri
necessari per la liquidazione della societa' trasferita, ivi compresi
quelli di funzionamento,  nonche'  dell'ammontare  del  compenso  dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario  stimato  per
la liquidazione stessa. Il valore  stimato  dell'esito  finale  della
liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento  della
societa',  che  e'  corrisposto  dalla  societa'   trasferitaria   al
Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali.  Al  termine  della
liquidazione  della  societa'  trasferita,  il  collegio  dei  periti
determina l'eventuale maggiore importo  risultante  dalla  differenza
fra l'esito economico  effettivo  consuntivato  alla  chiusura  della
liquidazione ed il  corrispettivo  pagato.  Tale  eventuale  maggiore
importo e' attribuito alla  societa'  trasferitaria  in  ragione  del
migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora  il  valore
stimato  dell'esito  finale  della  liquidazione  sia  negativo,   il
collegio dei periti  determina  annualmente  l'entita'  dei  rimborsi
dovuti dal Ministero per  il  beni  e  le  attivita'  culturali  alla
societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi  di
gestione della societa' in liquidazione. A tali  oneri  il  Ministero
per i beni e le attivita'  culturali  fara'  fronte  con  le  risorse
destinate al settore  cinematografico  nell'ambito  del  riparto  del
fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30  aprile  1985,  n.
163 e successive modificazioni. 
  13. Nel  decreto  di  cui  al  comma  8  puo'  essere  previsto  il
trasferimento al Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  di
funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo  5-bis
del  decreto  legge  23  aprile  1993,  n.   118,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993,  n.  202.  Con  lo  stesso
decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle  funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonche'
quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al  Ministero
per i beni e le attivita' culturali mediante corrispondente riduzione
del  trasferimento  a  favore  di  Cinecitta'  Luce  s.p.a..  Per  il
trasferimento  delle  funzioni  previsto  dal  secondo   periodo,   i
dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica  dirigenziale,
attualmente in servizio presso la societa' di cui  al  terzo  periodo
del presente comma, che non siano trasferiti alla societa' di cui  al
comma 6, ai  sensi  del  comma  8,  sono  inquadrati  nei  ruoli  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali sulla base di  apposita
tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto  di  cui  al
presente comma e previo espletamento di apposita procedura  selettiva
di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali  provvede  conseguentemente  a  rideterminare  le   proprie
dotazioni   organiche   in   misura   corrispondente   al   personale
effettivamente trasferito;  i  dipendenti  inquadrati  mantengono  il
trattamento economico fondamentale e accessorio,  limitatamente  alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento  risulti  piu'  elevato  rispetto  a
quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per  la
differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal  6  al
13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta  diretta  o
indiretta, tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque  inteso  o
denominato. 
  15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, si interpreta nel senso che le amministrazioni  di  destinazione
subentrano  direttamente  nella  titolarita'  di  tutti  i   rapporti
giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali  enti
siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. 
  16. Il  corrispettivo  previsto  dall'articolo  6,  comma  16,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' versato entro il  15  dicembre
2011; al citato comma 16, settimo periodo, le  parole  da:  "d'intesa
tra il Ministero dell'economia e delle finanze" fino  alla  fine  del
periodo, sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'economia
e delle finanze ed il terzo, con  funzioni  di  presidente,  d'intesa
dalla societa' trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. 
  17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  18. Salvo quanto previsto  nei  commi  da  21  a  24,  le  funzioni
attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti  risorse  di
personale, finanziarie e strumentali, compresi  i  relativi  rapporti
giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che  sia  esperita
alcuna procedura di  liquidazione,  anche  giudiziale,  al  Ministero
dello sviluppo economico, il quale  entro  il  31  dicembre  2011  e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e  successive  modificazioni.  Ai
sensi delle medesime disposizioni e dentro la stessa data e' altresi'
riorganizzato il Ministero degli  affari  esteri  per  effetto  delle
disposizioni di cui ai predetti  commi.  Le  risorse  gia'  destinate
all'ICE per  il  finanziamento  dell'attivita'  di  promozione  e  di
sviluppo degli scambi  commerciali  con  l'estero,  come  determinate
nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite
in  un  apposito   Fondo   per   la   promozione   degli   scambi   e
l'internazionalizzazione delle imprese da istituire  nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico. La  dotazione  del
Fondo e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera  d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia  di  promozione  e
internazionalizzazione delle imprese sono  esercitati  dal  Ministero
dello sviluppo economico e dal  Ministero  degli  affari  esteri.  Le
linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo  delle  relative
risorse in materia di promozione ed internalizzazione  delle  imprese
sono assunte da  una  cabina  di  regia,  costituita  senza  nuovi  o
maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello
sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e
delle  finanze  o  da  persona  dallo   stesso   designata,   da   un
rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione
generale  dell'industria  italiana  e  della  Associazione   bancaria
italiana. 
  20. Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli
affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  si  provvede  alla
individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'
dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti,  rispettivamente,
al Ministero degli  affari  esteri  e  al  Ministero  dello  sviluppo
economico.  Con  i  medesimi  decreti  il  Ministro  dello   sviluppo
economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche  in  misura
corrispondente  alle  unita'  di  personale  in  servizio   a   tempo
indeterminato trasferito. Al fine della adozione del predetto decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per  gli  affari
generali e le risorse del Ministero dello  sviluppo  economico  cura,
anche con la collaborazione dei competenti  dirigenti  del  soppresso
ICE, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e
passivi da  trasferire  e  provvede  alla  gestione  delle  attivita'
strumentali  a  tale  trasferimento.  Nelle  more  dell'adozione  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono  fatti  salvi
gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici gia'  facenti
capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a
fronte  di  obbligazioni  gia'   assunte.   Fino   all'adozione   dei
regolamenti di cui al comma 18,  con  i  quali  sono  in  particolare
individuate le articolazioni, rispettivamente,  del  Ministero  degli
affari esteri e del Ministero  dello  sviluppo  economico  necessarie
all'esercizio  delle  funzioni   e   all'assolvimento   dei   compiti
trasferiti, le attivita' relative all'ordinaria amministrazione  gia'
facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con
gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Per garantire  la  continuita'
dei  rapporti  che  facevano  capo  all'ICE  e  la  correntezza   dei
pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del  Ministero
dello  sviluppo  economico  puo'  delegare  un   dirigente   per   lo
svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione. 
  21. Il personale in servizio presso  i  soppressi  uffici  dell'ICE
all'estero   opera   fino   alla   scadenza   dell'incarico,    nelle
Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di  Sezioni  per
la promozione degli scambi appositamente istituite nell'ambito  delle
risorse trasferite al Ministero degli  affari  esteri  ai  sensi  del
comma 20. Il personale locale,  impiegato  con  rapporti  di  lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello
Stato estero, e' attribuito al Ministero degli affari esteri. 
  22. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi  e'  coordinata
dal Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di  vigilanza  e  di
direzione e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione
delle imprese definite dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministero degli affari esteri. 
  23. Il  Ministero  per  lo  sviluppo  economico  puo'  destinare  a
prestare servizio presso le Sezioni all'estero un contingente massimo
di 100 unita', previo nulla osta del Ministero  degli  affari  esteri
accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del DPR  5
gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna  sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini
esistenti nei Paesi di accreditamento.  Il  funzionario  responsabile
della Sezione e' accreditato presso  le  autorita'  locali  in  lista
diplomatica. Il restante personale  e'  notificato  nella  lista  del
personale tecnico-amministrativo. 
  24. L'apertura e  la  chiusura  delle  Sezioni  presso  gli  uffici
diplomatico-consolari,  il  numero  degli   addetti,   l'uso   e   la
destinazione  dei  loro  locali  sono  deliberate  dal  Consiglio  di
amministrazione del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle
linee guida e di indirizzo strategico di cui  al  comma  19,  nonche'
delle priorita' di politica estera  italiana  e  delle  politiche  di
internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze  di
flessibilita' operative delle stesse Sezioni. Con decreto  di  natura
non regolamentare del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dello  sviluppo
economico  e  del  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione,  sono  disciplinate  le  modalita'  di  impiego  delle
risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni,  ferma
restando la necessaria flessibilita' operativa delle stesse. 
  25. I dipendenti a tempo indeterminato  del  soppresso  ICE,  fatto
salvo quanto previsto per il personale locale di  cui  al  comma  21,
sono inquadrati nei ruoli  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno  o
piu' dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione  e  per
l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  assicurando
l'invarianza della spesa complessiva. 
  26. I dipendenti trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale  e  accessorio   limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale del Ministero o della regione, e' attribuito per  la
differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro  le  amministrazioni  di  destinazione  subentrano
nella  titolarita'  dei  rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione   del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata. 
  28. Al fine di conseguire gli obiettivi  di  crescita  del  settore
ippico, di riduzione della  spesa  di  funzionamento,  di  incremento
dell'efficienza  e  di  miglioramento  della  qualita'  dei  servizi,
nonche'  di  assicurare  la  trasparenza  e   l'imparzialita'   nello
svolgimento delle attivita' di gara del settore, ai sensi  e  con  le
modalita' di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal  decreto  legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  30
luglio 2010, n.  122,  l'UNIRE  e'  trasformato  in  Agenzia  per  lo
sviluppo del settore ippico -  ASSI  con  il  compito  di  promuovere
l'incremento e il  miglioramento  qualitativo  e  quantitativo  delle
razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare  i  meccanismi
di programmazione delle corse, delle manifestazioni  e  dei  piani  e
programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le  reti
nazionali ed interregionali delle  riprese  televisive  delle  corse,
valutare  le  strutture  degli  ippodromi   e   degli   impianti   di
allevamento, di allenamento e  di  addestramento,  secondo  parametri
internazionalmente riconosciuti. L'ASSI  subentra  nella  titolarita'
dei rapporti giuridici attivi e  passivi  dell'UNIRE.  Il  potere  di
indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico  di  direttore
generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo  e  del
collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni. 
  29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, prosegue il  proprio  rapporto  con  l'Agenzia.  La
consistenza numerica complessiva di  tale  personale  costituisce  il
limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia.  Nei  confronti
del personale  dell'Agenzia  continua  ad  applicarsi  la  disciplina
prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto  degli  enti
pubblici non economici e dell'Area VI  della  dirigenza.  All'Agenzia
sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste a carico del
bilancio dello Stato per l'UNIRE.