Art. 14 
 
 
Delle controversie in materia di liquidazione  degli  onorari  e  dei
                         diritti di avvocato 
 
  1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13  giugno
1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645  del
codice di procedura civile contro il decreto  ingiuntivo  riguardante
onorari, diritti  o  spese  spettanti  ad  avvocati  per  prestazioni
giudiziali sono regolate dal rito sommario  di  cognizione,  ove  non
diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente l'ufficio  giudiziario  di  merito  adito  per  il
processo nel quale  l'avvocato  ha  prestato  la  propria  opera.  Il
tribunale decide in composizione collegiale. 
  3. Nel giudizio di  merito  le  parti  possono  stare  in  giudizio
personalmente. 
  4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28 della  legge  13
          giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e  di  procuratore
          per  prestazioni  giudiziali  in  materia   civile),   come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 28. - Per  la  liquidazione  delle  spese,  degli
          onorari e dei diritti nei  confronti  del  proprio  cliente
          l'avvocato, dopo la decisione della  causa  o  l'estinzione
          della procura, se non intende seguire  il  procedimento  di
          cui agli articoli 633 e seguenti del  codice  di  procedura
          civile, procede  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 645 del  Codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 645 (Opposizione).  -  L'opposizione  si  propone
          davanti all'ufficio  giudiziario  al  quale  appartiene  il
          giudice che ha emesso il  decreto  con  atto  di  citazione
          notificato al ricorrente nei  luoghi  di  cui  all'articolo
          638.  Contemporaneamente   l'ufficiale   giudiziario   deve
          notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinche'
          ne prenda nota sull'originale del decreto. 
              In  seguito  all'opposizione  il  giudizio  si   svolge
          secondo le norme  del  procedimento  ordinario  davanti  al
          giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti  a
          meta'.».