Art. 14 
 
        Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi 
 
  1. E' istituito il sistema di punti per  infrazioni  gravi  di  cui
all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009  ed  agli  articoli
125 e seguenti del regolamento (CE) n. 404/2011. 
  2.  Costituiscono  infrazioni  gravi  le  contravvenzioni  di   cui
all'articolo 7, comma  1,  lettere  a),  c)  e  g),  e  gli  illeciti
amministrativi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a),  b),  d),
g), h), n), o), p), q), r), s) e t). 
  3.  La  commissione  di  un'infrazione  grave  da'   sempre   luogo
all'assegnazione di un numero di punti alla licenza  di  pesca,  come
individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di
ingiunzione. 
  4. Con successivo decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  sono  individuati  modalita',   termini   e
procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al  presente
articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della
pesca marittima e  dell'acquacoltura  in  ordine  alla  revoca  della
licenza di pesca. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il testo dell'art. 92 del citato Regolamento (CE)  n.
          1224/2009, cosi' recita: 
              «Art. 92 (Sistema di punti per infrazioni gravi). -  1.
          Gli  Stati  membri  applicano  un  sistema  di  punti   per
          infrazioni gravi a norma dell'art. 42, paragrafo 1, lettera
          a), del regolamento (CE) n. 1005/2008, in base al quale  la
          commissione di  un'infrazione  alle  norme  della  politica
          comune della pesca da' luogo all'assegnazione di un  numero
          adeguato di punti al titolare della licenza di pesca. 
              2. Se una  persona  fisica  ha  commesso  un'infrazione
          grave o una persona giuridica e' dichiarata responsabile di
          un'infrazione grave alle norme della politica comune  della
          pesca, al titolare della licenza di pesca e'  assegnato  un
          numero adeguato di punti di penalita'.  I  punti  assegnati
          sono trasferiti a qualsiasi futuro detentore della  licenza
          di pesca per il peschereccio in  questione  qualora  questo
          sia venduto, ceduto o cambi altrimenti proprieta'  dopo  la
          data dell'infrazione. Il titolare della  licenza  di  pesca
          puo' presentare ricorso in conformita'  della  legislazione
          nazionale. 
              3. Se il numero totale di punti e' pari o  superiore  a
          un   determinato   numero,   la   licenza   di   pesca   e'
          automaticamente sospesa per un periodo minimo di due  mesi.
          Tale periodo e' fissato a quattro mesi  se  la  licenza  di
          pesca e' sospesa una seconda  volta,  a  otto  mesi  se  la
          licenza di pesca e' sospesa una terza volta e a  un  annose
          la licenza di pesca e' sospesa una quarta volta  a  seguito
          dell'assegnazione del suddetto numero di punti al titolare.
          Se detto numero di  punti  e'  assegnato  al  titolare  una
          quinta volta, la licenza di  pesca  e'  revocata  a  titolo
          definitivo. 
              4. Se il titolare di una licenza di pesca non  commette
          una  nuova  infrazione  grave  nei  tre   anni   successivi
          all'ultima infrazione grave, tutti i punti figuranti  sulla
          licenza di pesca sono annullati. 
              5. Le modalita' di applicazione del  presente  articolo
          sono adottate secondo la procedura di cui all'art. 119. 
              6. Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema  di
          punti in base al quale al comandante di una nave che  abbia
          gravemente violato le norme  della  politica  comune  della
          pesca e' assegnato il numero adeguato di punti.». 
              - Il testo dell'art. 125 del citato Regolamento (CE) n.
          404/2011, cosi' recita: 
              «Art. 125 (Istituzione e funzionamento di un sistema di
          punti per infrazioni gravi). - Ogni Stato membro designa le
          autorita' nazionali competenti responsabili di: 
                a) istituire il sistema per l'assegnazione  di  punti
          per le infrazioni gravi, di cui all'art. 92,  paragrafo  1,
          del regolamento sul controllo; 
                b) assegnare il numero adeguato di punti al  titolare
          di una licenza di pesca; 
                c) trasferire i punti assegnati  a  qualsiasi  futuro
          titolare di  una  licenza  di  pesca  per  il  peschereccio
          interessato quando quest'ultimo e' oggetto di una  vendita,
          di un trasferimento o di un altro tipo  di  cambiamento  di
          proprieta'; e 
                d) conservare la documentazione dei punti assegnati o
          trasferiti al titolare di ciascuna licenza di pesca.».