Art. 14 
 
 
                      Modifica dell'articolo 21 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera h) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
  «h)  ottemperare   alle   prescrizioni   impartite   dal   Servizio
fitosanitario competente e collaborare con esso in ogni altro modo;»; 
    b) dopo la lettera n) del comma 1, e' aggiunta la seguente: 
  «n-bis)   comunicare   annualmente,   al   Servizio   fitosanitario
regionale, secondo le modalita' da  esso  stabilite,  l'elenco  delle
specie vegetali prodotte e commercializzate.». 
 
          Note all'art. 14: 
              Il  testo   dell'articolo   21   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 21 (Obblighi dei soggetti autorizzati).  -  1.  I
          soggetti autorizzati sono vincolati ai seguenti obblighi: 
              a) tenere presso ciascun Centro  aziendale  una  pianta
          aggiornata  relativa  ai  vegetali   coltivati,   prodotti,
          conservati, immagazzinati od utilizzati di cui all'articolo
          19; 
              b) tenere presso ciascun Centro aziendale un  registro,
          vidimato dal Servizio fitosanitario competente,  contenente
          almeno i  dati  di  cui  all'allegato  XI,  ai  fini  della
          registrazione degli estremi dei passaporti e  del  relativo
          movimento dei vegetali e prodotti vegetali  acquistati  per
          essere conservati o piantati nell'azienda, in produzione  o
          trasferiti a terzi; 
              c) conservare per almeno un anno i  documenti  relativi
          al materiale ricevuto, in particolare  i  passaporti  delle
          piante; 
              d) designare il titolare o altra  persona  tecnicamente
          esperta in materia di produzioni vegetali  e  di  questioni
          fitosanitarie attinenti alla produzione,  per  mantenere  i
          contatti  con  il  Servizio  fitosanitario  competente  per
          territorio; 
              e) eseguire i controlli visivi nel periodo  vegetativo,
          ad  intervalli  appropriati,  secondo  i  tempi  e  i  modi
          eventualmente   stabiliti   dal   Servizio    fitosanitario
          regionale; 
              f) informare immediatamente il  Servizio  fitosanitario
          competente di qualsiasi manifestazione atipica di organismi
          nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra  anomalia  relativa
          ai vegetali presenti in azienda; 
              g)  permettere  l'accesso  in  azienda   alle   persone
          incaricate dal Servizio fitosanitario regionale competente,
          in particolare  per  ispezioni  e/o  per  campionamenti,  e
          permettere altresi' l'accesso ai registri di cui  al  punto
          b) e ai documenti relativi; 
              h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio
          fitosanitario competente e collaborare  con  esso  in  ogni
          altro modo; 
              i) comunicare ogni variazione dei dati  indicati  nella
          richiesta  di  autorizzazione  entro  sessanta  giorni  dal
          verificarsi della stessa  e  restituire  entro  gli  stessi
          termini l'autorizzazione di cui all'articolo 19 nel caso di
          cessazione dell'attivita'; 
              l)   per   i   produttori,   riportare   gli    estremi
          dell'autorizzazione    su    tutta    la     documentazione
          amministrativa concernente la propria ditta; 
              m) indicare nella richiesta di autorizzazione le specie
          che intendono produrre o commercializzare; 
              n)  comunicare  ai   Servizi   fitosanitari   regionali
          competenti per territorio i campi  di  piante  madri  e  di
          produzione; 
              n-bis)    comunicare    annualmente,    al     Servizio
          fitosanitario  regionale,  secondo  le  modalita'  da  esso
          stabilite,  l'elenco  delle  specie  vegetali  prodotte   e
          commercializzate. 
              2.  Il  Servizio  fitosanitario  regionale  al  momento
          dell'iscrizione delle ditte nel  Registro  dei  produttori,
          fatte salve le  normative  vigenti,  puo'  stabilire  altri
          obblighi di ordine generale finalizzati alla valutazione  o
          al    miglioramento    della    situazione    fitosanitaria
          nell'azienda. 
              3.   I   soggetti   autorizzati   che    producono    o
          commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i  quali
          non  vige  l'obbligo  del  passaporto  delle  piante,  sono
          vincolati solamente al rispetto degli obblighi  di  cui  al
          comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n). 
              4. Gli importatori, i centri di raccolta collettivi,  i
          centri di spedizione o altri soggetti, non rientranti nella
          categoria dei produttori, che commercializzano  vegetali  e
          prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto
          delle piante, sono vincolati solamente  al  rispetto  degli
          obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d), f), g), h),
          e i). 
              5. I piccoli produttori sono esonerati  dagli  obblighi
          di cui al comma 1, lettera b).".