Art. 14 
 
                   Autonomia finanziaria dei porti 
 
  1. Alla legge 28  gennaio  1994,  n.  84,  dopo  l'articolo  18  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  18-bis(Autonomia  finanziaria  delle  autorita'  portuali  e
finanziamento della realizzazione di opere nei porti). - 1.  Al  fine
di agevolare la realizzazione delle  opere  previste  nei  rispettivi
piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali  e  per  il
potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei  porti  e
nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, e' istituito, nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti,  un  fondo  per  il  finanziamento  degli  interventi   di
adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari  all'1
per cento dell'imposta sul valore aggiunto e  delle  accise  riscosse
nei  porti  e  negli  interporti  rientranti   nelle   circoscrizioni
territoriali delle autorita' portuali, nel limite di  70  milioni  di
euro annui. 
  2.  Entro  il  30  aprile  di  ciascun  esercizio  finanziario,  il
Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare  delle
riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti
rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorita' portuali
e la quota da iscrivere nel fondo. 
  3.  Le  autorita'   portuali   trasmettono   al   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  la  documentazione  relativa  alla
realizzazione  delle  infrastrutture  portuali  in   attuazione   del
presente articolo. 
  4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, attribuendo a ciascun porto  l'ottanta  per  cento  della
quota delle riscossioni dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle
accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento  tra
i porti, con finalita'  perequative,  tenendo  altresi'  conto  delle
previsioni  dei  rispettivi  piani  operativi   triennali   e   piani
regolatori portuali. 
  5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi  di  cui  al
comma 1, le autorita' portuali possono, in ogni caso, fare ricorso  a
forme  di  compartecipazione  del  capitale   privato,   secondo   la
disciplina della tecnica di finanza di progetto di  cui  all'articolo
153 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modifiche ed integrazioni, stipulando contratti  di  finanziamento  a
medio  e  lungo  termine  con  istituti  di  credito   nazionali   ed
internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
  6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244.». 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67.