(Convenzione-art. 14)
  Articolo 14 - Assistenza alle vittime 
 
  1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro
genere per assistere, a breve e lungo termine le vittime al  fine  di
assicurare la loro  guarigione  fisica  e  psico-sociale.  Le  misure
adottate in applicazione del presente paragrafo  dovranno  tenere  in
debito conto il punto di vista, i bisogni  e  le  preoccupazioni  del
bambino. 
  2. Le Parti adotteranno  le  misure,  in  accordo  con  la  propria
legislazione  interna,  per  cooperare  con  le  organizzazioni   non
governative, con altre organizzazioni  competenti  o  altri  elementi
della societa' civile impegnati nell'assistenza alle vittime. 
  3. Qualora i genitori o  le  persone  alle  quali  e'  affidato  il
bambino siano coinvolti nei fatti di sfruttamento  o  abusi  sessuali
contro di lui commessi, le procedure di intervento messe in  atto  in
applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 11, comportano: 
    - La possibilita' di allontanare il presunto reo dei fatti; 
    - La possibilita' di allontanare  la  vittima  dal  suo  contesto
familiare. Le modalita' e  la  durata  di  tale  allontanamento  sono
determinate in conformita' all'interesse superiore del bambino. 
  4. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro
genere affinche' le persone vicine alle vittime possano  beneficiare,
ove necessario, di assistenza terapeutica, in particolare di sostegno
psicologico d'urgenza.