Articolo 14 - Assistenza alle vittime 1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assistere, a breve e lungo termine le vittime al fine di assicurare la loro guarigione fisica e psico-sociale. Le misure adottate in applicazione del presente paragrafo dovranno tenere in debito conto il punto di vista, i bisogni e le preoccupazioni del bambino. 2. Le Parti adotteranno le misure, in accordo con la propria legislazione interna, per cooperare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni competenti o altri elementi della societa' civile impegnati nell'assistenza alle vittime. 3. Qualora i genitori o le persone alle quali e' affidato il bambino siano coinvolti nei fatti di sfruttamento o abusi sessuali contro di lui commessi, le procedure di intervento messe in atto in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 11, comportano: - La possibilita' di allontanare il presunto reo dei fatti; - La possibilita' di allontanare la vittima dal suo contesto familiare. Le modalita' e la durata di tale allontanamento sono determinate in conformita' all'interesse superiore del bambino. 4. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere affinche' le persone vicine alle vittime possano beneficiare, ove necessario, di assistenza terapeutica, in particolare di sostegno psicologico d'urgenza.