Art. 14. Nei confronti delle Aziende di cura, di soggiorno o di turismo, i cui bilanci prevedono entrate superiori a lire 50 milioni annui, il riscontro nulla gestione e' effettuato da un collegio di tre revisori nominati rispettivamente dal Ministro per l'interno dal Ministro per il tesoro e dal Commissario per il turismo. I revisori sono nominati per un triennio e possono essere confermati.