Art. 14.

  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto con i Ministri
interessati  e  col  Ministro  per  l'industria  e  per il commercio,
sentito  il  Comitato nazionale per l'energia nucleare, entro un anno
dalla entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme
per la sicurezza degli impianti e per la protezione della popolazione
e  dei  lavoratori  contro  i  pericoli  derivanti  dalle  radiazioni
ionizzanti,   dovute  sia  all'esercizio  degli  impianti,  sia  alle
operazioni   comunque  connesse  con  le  materie  nucleari,  nonche'
all'impiego  di  isotopi  radioattivi, in accordo con le direttive di
base  emanate  dalla  Comunita'  europea dell'energia atomica, con le
norme  tecniche  contenute  nel  manuale  dell'Agenzia internazionale
dell'energia  atomica sulla manipolazione degli isotopi radioattivi e
con   i  principi  adottati  dalle  altre  competenti  organizzazioni
internazionali,  al  fine  di  garantire con la maggiore efficacia la
pubblica e privata incolumita'.
  Nello   stesso   decreto   saranno  stabilite  le  modalita'  e  la
periodicita'  dei  controlli  di  cui  al comma precedente nonche' le
penalita'  da  comminare  per  le infrazioni alle norme protettive in
relazione  ai  vari  reati,  per  i  quali  possono essere comminate,
distintamente  o  congiuntamente le pene dell'ammenda non superiore a
lire 10 milioni e quelle dell'arresto non superiore ad un anno.
  Le  dette  norme  dovranno  prevedere  la  indicazione degli organi
competenti  per  la  loro  attuazione  ed  i  loro poteri, nonche' la
istituzione  di  un  organo  interminsteriale  di  coordinamento e di
consultazione presso il Ministro dell'industria e del commercio.