Art. 14.
            Disciplina contrattuale ed entrata in vigore
    1. Sono fatte salve, per il personale contrattualizzato, le norme
del contratto collettivo di lavoro vigente.
    2.   Il  presente  regolamento  sara'  sottoposto,  a  norma  del
combinato disposto dell'art. 18 del decreto legislativo n. 138/2003 e
dell'art.  8  della legge n. 168/1989, all'approvazione del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica ed
entra  in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
            CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI AL BREVETTO
    Tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in...., via....
codice fiscale...., partita.... (di seguito, per brevita', «INAF») in
persona  del suo rappresentante legale, prof..... e il.... nato a....
il....  e residente a.... via.... codice fiscale.... (di seguito, per
brevita', «il titolare»)
                              Premesso
    che  INAF  e'  ente  nazionale  di  ricerca  con  il  compito  di
promuovere,  programmare,  coordinare  ed  effettuare ricerche sia di
base  che  tecnologiche  nel  campo  della  astrofisica, della fisica
cosmica  e  nei  campi  affini,  con riferimento anche alla scienza e
tecnologia dei materiali, alla tecnologia avanzata;
    che  il  titolare nell'ambito di.... ha raggiunto e realizzato un
«....»  (qui  di  seguito  «invenzione»)  suscettibile  di domanda di
brevetto;
    che  il  decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 all'art. 65,
comma 1,  dispone  che  «quando  il rapporto di lavoro intercorre con
un'universita' o una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi
istituzionali  finalita'  di  ricerca,  il  ricercatore  e'  titolare
esclusivo  dei  diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui
e'  autore.  In  caso  di  piu' autori, dipendenti delle universita',
delle  pubbliche  amministrazioni  predette ovvero di altre pubbliche
amministrazioni,  i  diritti derivanti dall'invenzione appartengono a
tutti   in  parti  uguali,  salvo  diversa  pattuizione.  L'inventore
presenta   la   domanda   di   brevetto   e   ne   da'  comunicazione
all'amministrazione»  ed al comma 3 che «in ogni caso, l'inventore ha
diritto  a  non meno del cinquanta percento dei proventi o dei canoni
di sfruttamento dell'invenzione ...»;
    che   l'INAF  e'  istituzionalmente  impegnato  nello  sforzo  di
trasferire  i  risultati  della  ricerca  nel  mondo produttivo delle
piccole e medie imprese e della grande azienda;
    che  l'INAF ha approvato il regolamento sui diritti di proprieta'
industriale   acquisibili   mediante   brevettazione  e  sui  diritti
derivanti dalle opere di ingegno;
    che  e' intenzione delle parti disciplinare, secondo le modalita'
nel  seguito  specificate  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto dal
regolamento  suddetto,  la concessione da parte del titolare all'INAF
dei  diritti  allo  stesso  derivanti per effetto della summenzionata
legge 30/2005;
tutto  cio'  premesso  e considerato, si stipula e si conviene quanto
segue:
                               Art. 1.
                              Premesse
    1.1.  Le  premesse  formano  parte  integrante  e sostanziale del
presente contratto.
                               Art. 2.
                        Oggetto del contratto
    2.1.  Il  titolare  cede  a  INAF,  che  accetta, ogni diritto di
sfruttamento  economico  relativo  all'invenzione  ai sensi e per gli
effetti  dell'art. 1472 del codice civile e della disciplina prevista
dal  decreto  legislativo  n.  30/2005  alle  condizioni  nel seguito
specificate.
                               Art. 3.
                        Obblighi delle parti
    3.1. L'INAF si impegna:
      a) ad  esaminare i requisiti di brevettabilita' dell'invenzione
verificando  lo  stato  dell'arte  con  l'aiuto delle banche dati (in
particolare  Delphion,  Espacenet,  US  Patent Office), redigendo una
scheda   di  valutazione  discussa  con  gli  inventori  secondo  una
procedura che assicuri il massimo impegno di riservatezza;
      b) a  proteggere,  avvalendosi  della  collaborazione  di studi
professionali,  le  invenzioni  brevettabili,  elaborando la corretta
strategia  di protezione, scrivendo e depositando domande di brevetto
nazionali ed estere;
      c) a  sostenere  tutte  le  spese  e le tasse, in ogni tempo in
Italia  o  all'estero,  in  relazione  alle  domande  di brevetto e/o
brevetti   (di   seguito   definite   «il   brevetto»)   rivendicanti
l'invenzione;
      d) ad  intraprendere azioni volte allo sfruttamento commerciale
del   brevetto,   ricercando   partner   industriali,  conducendo  le
negoziazioni  per  la  concessione  di  licenze  o  la  cessione  del
brevetto, avviando progetti congiunti con le imprese.
    3.2. Il titolare si impegna ed obbliga:
      a) a  riconoscere  che  l'INAF  ha  il  pieno ed incondizionato
diritto,  irrevocabile ed esclusivo, ad agire in proprio nome e conto
per  depositare  domande  di brevetto in Italia e all'estero relative
all'invenzione  attraverso  le  modalita'  che  l'INAF  riterra' piu'
opportune a suo insindacabile giudizio;
      b) a  riconoscere  che l'INAF ha il diritto pieno, irrevocabile
ed  esclusivo  ad  agire  in  proprio  nome  e  conto per il migliore
sfruttamento industriale e commerciale ed attuazione del brevetto, ed
in  particolare  di stipulare ogni meglio visto accordo, ivi compresi
accordi  costitutivi  di  diritti  anche  reali  di  godimento e/o di
garanzia,   contratti   di   licenza  con  o  senza  esclusiva  anche
ultranovennali,  per  attribuire  a  terzi diritti anche esclusivi di
sfruttamento del brevetto;
      c) a  collaborare con INAF fornendo tutte le informazioni anche
documentali  necessarie  al  fine  del  deposito di valide domande di
brevetto in Italia ed all'estero relative all'invenzione.
                               Art. 4.
                             Violazione
    4.1.  Tutti  gli atti e/o contratti posti in essere dal titolare,
in  violazione  degli  obblighi stabiliti a suo carico, si riterranno
non efficaci ed inopponibili all'INAF perche' stipulati in violazione
a  degli  obblighi assunti dal titolare nei confronti di INAF, quindi
in  carenza  del  potere  di  disporre  del diritto di brevetto ormai
ceduto a INAF, fermo restando quanto previsto infra, sub art. 9.
                               Art. 5.
                              Compensi
    5.1.  INAF  riconoscera'  al  titolare  il 50% dei proventi o dei
canoni   di   sfruttamento   dell'invenzione  che  potra'  conseguire
direttamente, o indirettamente dall'attuazione e/o dallo sfruttamento
industriale  del  brevetto,  al  netto  delle  spese  di  deposito  e
mantenimento   dello   stesso.   Detta   percentuale  del  50%  sara'
commisurata  alla quota di proprieta' dei diritti sull'invenzione che
il titolare stesso possiede.
    5.2. A tal fine l'INAF dara' notizia al titolare delle condizioni
economiche  contenute  negli  accordi o contratti che avra' stipulato
con  altri  soggetti  fornendogli  su  richiesta copia della relativa
documentazione.
                               Art. 6.
                       Modalita' dei pagamenti
    6.1.  Il  pagamento  delle  somme  previste  dall'art. 5 avverra'
immediatamente dopo la riscossione da parte di INAF del corrispettivo
derivante  dallo  sfruttamento  dell'invenzione  e comunque non oltre
centoventi giorni da tale pagamento.
                               Art. 7.
                               Penali
    7.1.  In  ogni  e ciascun caso di inadempimento del titolare agli
obblighi   previsti  a  suo  carico  rispettivamente  dai  precedenti
articoli 3.2  e  4  sara'  dovuta  dal  titolare medesimo a titolo di
penale  una  somma di euro 2500,00 nei casi di cui sopra, fatto salvo
ogni  altro  diritto  spettante  all'INAF  ai  sensi  di  legge  e di
contratto,  nonche' il diritto al risarcimento del danno ulteriore ed
il  diritto  di  richiedere l'esecuzione della prestazione dovuta dal
titolare in deroga all'art. 1383 del codice civile.
                               Art. 8.
                         Disposizioni varie
    8.1.   L'inerzia   di   una   parte  nell'esercizio  dei  diritti
riconosciuti   dal   presente   contratto   non   comporta   rinuncia
all'esercizio ne' disposizione dei medesimi diritti ne' rinuncia alla
facolta' di avvalersene in casi futuri.
    8.2.  Il  presente  contratto  non  potra'  in  alcun modo essere
modificato  se  non  per  atto scritto con il consenso di entrambe le
parti.
                               Art. 9.
                      Notifiche e comunicazioni
    9.1.  Tutte  le  notifiche  e comunicazioni previste dal presente
contratto, salvo quanto specificamente previsto nello stesso, saranno
effettuate   per   iscritto   e   saranno   spedite,   per   corriere
internazionale,  posta  espresso,  telefax  o  altro  mezzo che possa
dimostrarne  l'avvenuta  ricezione,  alle  parti  ai  loro rispettivi
indirizzi come di seguito riportati:
      per  l'INAF: alla c.a. dott....., via...., per il titolare:....
via....  numero  telefax.... alla c.a..... o a quel diverso indirizzo
che  sia  stato  previamente  comunicato  nelle  forme  di  cui sopra
all'altra  parte.  Tutte  le  notifiche e comunicazioni conformi alla
presente   disposizione  si  intenderanno  effettuate  alla  data  di
ricezione.
                              Art. 10.
                          Legge applicabile
    10.1.  Il  presente  accordo  e'  retto,  regolato  e deve essere
interpretato  secondo  le  leggi  e i regolamenti dell'INAF per tutto
quanto  non  previsto  dal  presente  contratto e ove compatibili con
esso.
                              Art. 11.
                            Controversie
    11.1.  Eventuali  controversie derivanti dall'interpretazione e/o
dall'applicazione  del  presente contratto saranno risolte ricorrendo
ad  un  collegio  arbitrale  composto  di tre membri nominati uno per
parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal presidente del
Tribunale di Roma.
      Luogo, data
                                INAF
                             Il titolare
    A  mente  dell'art.  1341,  secondo  comma, del codice civile, le
parti  specificamente  approvano  i  patti  di  cui  agli  articoli 2
(oggetto  del contratto), 3 (obblighi delle parti), 4 (violazione), 5
(compensi),    6 (modalita'    dei   pagamenti),   7   (penali),   11
(controversie) del presente contratto.
      Luogo, data
                                INAF
                             Il titolare
                    PROCEDURA ESAME BREVETTI INAF
    Le  proposte  di  brevetto  sono  sottomesse  all'UIT per la loro
valutazione e approvazione.
Primo deposito.
    Le  richieste  di  brevetto  devono essere preparate compilando e
seguendo  attentamente  le indicazioni contenute nel modulo Richiesta
di esame.
    E'  importante  che  tale  documento sia redatto con estrema cura
poiche'   su   questo   e'   impostato   l'esame  di  brevettabilita'
dell'invenzione.
    Il  coordinatore  del  gruppo  degli  inventori  deve  inviare la
documentazione  all'Ufficio  per l'Innovazione Tecnologica in formato
elettronico all'indirizzo: segreteria@uit.inaf.it
    L'UIT delibera se brevettare (o proteggere in altro modo).
    Nel  caso  di valutazione positiva il presidente firma la domanda
di deposito brevetto.
Rinnovo di brevetto esistente.
    Le  domande  di  brevetto/i  sono rinnovati automaticamente per i
primi tre anni a partire dalla data di deposito, a meno che non venga
deciso  altrimenti  dal titolare del brevetto. Per il quarto e quinto
anno l'UIT:
      comunica  la scadenza ai ricercatori e richiede motivazione per
rinnovo basata anche sugli sviluppi dei rapporti con le imprese e sul
grado di avanzamento della tecnologia;
      raccoglie   informazioni   sullo  stato  di  avanzamento  della
tecnologia;
      decide  se  il brevetto deve essere mantenuto in vita e informa
il direttore generale.
    Dal  quinto  anno in poi i brevetti sono rinnovati soltanto se e'
attivo un rapporto con l'industria.
Estensioni estere di domande di brevetto italiano.
    L'UIT:
      richiede   agli  inventori  un  parere  sull'estensione  estera
motivato da considerazioni tecniche ed economiche;
      nuova ricerca in letteratura (brevettuale);
      esamina   lo   stato   di   avanzamento  della  tecnologia  con
particolare riferimento ai documenti brevettuali;
      redige  un  rapporto  finale  sull'estensione  estera indicando
tempi, costi, paesi d'estensione, rapporti con l'industria;
      decide  se  brevettare  all'estero.  In  tal caso il presidente
firma la domanda di deposito all'estero.