Art. 14.
              Modalita' di attuazione dell'integrazione
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla  formazione  e
all'aggiornamento   del   personale  docente  per  l'acquisizione  di
conoscenze in  materia  di  integrazione  scolastica  degli  studenti
handicappati,  ai  sensi  dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalita'
di coordinamento con il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio
1989,  n.  168.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione   provvede
altresi':
a)   all'attivazione   di   forme   sistematiche   di   orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata,  con  inizio
almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attivita' educativa e didattica secondo il
criterio della flessibilita' nell'articolazione delle sezioni e delle
classi,  anche  aperte,  in  relazione alla programamzione scolastica
individualizzata;
c) a garantire la  continuita'  educativa  fra  i  diversi  gradi  di
scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti
del  ciclo  inferiore  e  del  ciclo superiore ed il massimo sviluppo
dell'esperienza scolastica della persona handicappata  in  tutti  gli
ordini  e  gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di  eta';
nell'interesse   dell'alunno,  con  deliberazione  del  collegio  dei
docenti, sentiti gli  specialisti  di  cui  all'articolo  4,  secondo
comma,  lettera  l),  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 416,  su  proposta  del  consiglio  di  classe  o  di
interclasse,  puo'  essere  consentita una terza ripetenza in singole
classi.
2. I  piani  di  studio  delle  scuole  di  specializzazione  di  cui
all'articolo  4  della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,  per  il
conseguimento del diploma abilitante  all'insegnamento  nelle  scuole
secondarie,   comprendono,   nei   limiti   degli  stanziamenti  gia'
preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione  dei
suddetti   piani   di   studio,   discipline  facoltative,  attinenti
all'integrazione degli  alunni  handicappati,  determinate  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel di-
ploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4
deve  essere  specificato  se  l'insegnante  ha  sostenuto  gli esami
relativi all'attivita' didattica di sostegno per le discipline cui il
diploma stesso si riferisce, nel qual  caso  la  specializzazione  ha
valore abilitante anche per l'attivita' didattica di sostegno.
3.  La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della citata legge n. 341 del  1990  comprende,  nei  limiti
degli stanziamenti gia' preordinati in base alla legislazione vigente
per  la  definizione  delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti
facoltativi  attinenti  all'integrazione  scolastica   degli   alunni
handicappati.  Il  diploma  di laurea per l'insegnamento nelle scuole
materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma  2,  della  citata
legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi
per  l'attivita'  didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti
gli esami relativi, individuati come obbligatori per la  preparazione
all'attivita'   didattica  di  sostegno,  nell'ambito  della  tabella
suddetta  definita  ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima
legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani  di
studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi
di  laurea  di  cui  al comma 3 puo' essere impartito anche da enti o
istituti specializzati all'uopo convenzionati con le universita',  le
quali  disciplinano  le  modalita'  di  espletamento  degli esami e i
relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di  specializzazione
devono  essere  in  possesso  del  diploma di laurea e del diploma di
specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n.
341 del  1990,  relativamente  alla  scuola  di  specializzazione  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,  e  successive  modificazioni,  al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e
all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6.  L'utilizzazione  in  posti  di  sostegno  di  docenti  privi  dei
prescritti   titoli  di  specializzazione  e'  consentita  unicamente
qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1,  lettera
a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni
per  il personale delle scuole, delle unita' sanitarie locali e degli
enti  locali,  impegnati   in   piani   educativi   e   di   recupero
individualizzati.
 
          Note all'art. 14:
          -  Il  testo  dell'art.  26  del  D.P.R. n. 399/1988 (Norme
          risultanti dalla disciplina prevista  dall'accordo  per  il
          triennio  1988/1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale
          del comparto scuola) e' il seguente):
          "Art.  26  (Aggiornamento  e  formazione  in  servizio  del
          personale   ispettivo,  direttivo,  docente  ed  educativo,
          amministrativo, tecnico ed ausiliario). - 1. Nei  limiti  e
          con le modalita' stabilite dall'art. 14, comma 12, e sempre
          che   sia   possibile  la  sostituzione  con  personale  in
          servizio, considerato anche il contingente delle  dotazioni
          organiche  aggiuntive  (DOA) o di personale in soprannumero
          assegnato ai circoli ed  istituti  ai  sensi  dell'art.  14
          della   legge  20  maggio  1982,  n.  270,  possono  essere
          programmati dal collegio dei  docenti  ed  autorizzati  dal
          capo  di  istituto  periodi  di  esonero  totale o parziale
          dall'insegnamento,   allo   scopo    di    consentire    la
          partecipazione individule ad iniziative anche straordinarie
          di   aggiornamento  disciplinare  e  metodologico-didattico
          realizzate presso universita'  ed  istituti  di  ricerca  o
          attraverso  corsi  organizzati dal Ministero della pubblica
          istruzione  o  dallo  stesso  autorizzati  presso  istituti
          scientifici,  enti  culturali  o associazioni professionali
          del personale della scuola, giuridicamente riconosciuti. Le
          iniziative di  aggiornamento  sono  gestite  tenendo  conto
          anche  dei  criteri stabiliti per l'utilizzazione annua del
          personale.
          2. Il  collegio  dei  docenti,  sulla  base  del  programma
          pluriennale  definito,  sentite le organizzazioni sindacali
          firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto,  dal
          Ministero  della  pubblica  istruzione,  formula obiettivi,
          criteri  e  modalita' organizzative per la partecipazione e
          la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio
          e per la verifica collegiale  delle  iniziative  stesse.  I
          docenti  che hanno partecipato a tali iniziative presentano
          al collegio dei docenti, alla conclusione delle  esperienze
          formative,   una   relazione   scritta  o  altri  materiali
          strutturati,  appositamente   elaborati,   che   illustrino
          contenuti, metodi ed obiettivi delle esperienze stesse, per
          attivare  processi di trasferimento e di pratica attuazione
          nell'ambito  della  scuola.  La  predetta  relazione  e  la
          certificazione  rilasciata  a  conclusione  delle attivita'
          formative sono  inserite,  a  richiesta  del  docente,  nel
          fascicolo  personale.  Il piano deliberato dal collegio dei
          docenti  di  cui  all'art.  14,  comma  5,   riserva   alla
          formazione  in  servizio  dei  docenti  in  impegno  fino a
          quaranta ore.
          3.  Per  le  attivita'  di  aggiornamento  deliberate   dal
          collegio  dei docenti, quest'ultimo definisce gli obiettivi
          e le modalita' organizzative  per  la  realizzazione  e  la
          verifica   delle   iniziative   stesse,   nonche'   per  la
          partecipazione dei docenti, fermi restando gli obblighi  di
          servizio.
          4.  Prima  dell'inizio  di ogni anno scolastico, in sede di
          negoziazione decentrata a livello  nazionale,  il  Ministro
          della  pubblica  istruzione  presenta  alle  organizzazioni
          sindacali firmatarie  dell'accordo  recepito  dal  presente
          decreto   il   piano  nazionale  di  aggiornamento  per  il
          personale appartenente alle tre aree del  comparto  scuola;
          in  tale  sede  saranno,  altresi',  definiti  modalita'  e
          criteri di esonero dal servizio per  la  partecipazione  ad
          iniziative   di   aggiornamento  del  personale  ispettivo,
          direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario".
          - Il testo dell'art. 4 della legge n. 168/1988 (Istituzione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica) e' il seguente:
          "Art.  4  (Coordinamento  dell'istruzione universitaria con
          gli altri gradi di istruzione).  -  1.  Il  Ministro  della
          pubblica  istruzione e il Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica,  nelle   materie   di
          rispettiva    competenza    che   importino   problematiche
          interessanti i due  settori  di  istruzione,  attuano  ogni
          opportuna  forma  di intesa e di collaborazione, al fine di
          realizzare  un  idoneo   coordinamento   tra   l'istruzione
          universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.
          2.  In  particolare  il  Ministro della pubblica istruzione
          sente  il  Ministro  dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica:
          a)  sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione
          per il personale ispettivo direttivo e docente delle scuole
          di ogni ordine e grado, attuate in  collaborazione  con  le
          universita'  ed eventualmente con gli Istituti regionali di
          ricerca,   sperimentazione   e   aggiornamento    educativi
          (IRRSAE),   i  cui  oneri  fanno  carico  al  bilancio  del
          Ministero della pubblica istruzione;
          b)  sulle  iniziative  per la revisione dei programmi della
          scuola secondaria  superiore  ai  fini  della  prosecuzione
          della formazione in ambito universitario.
          3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
          e  tecnologica  sente il Ministro della pubblica istruzione
          per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche  sotto
          l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio
          universitari  che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle
          scuole di ogni ordine e grado, nonche' per il rilascio  dei
          relativi titoli di studio.
          4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di
          appositi  fondi,  le  iniziative delle universita' rivolte,
          nei diversi  ambiti  disciplinari  ed  eventualmente  anche
          d'intesa     con     gli    IRRSAE,    alla    preparazione
          all'insegnamento,  allo  sviluppo  della  ricerca  ed  alla
          sperimentazione  di  metodologie  e  tecnologie  didattiche
          nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresi'  le
          iniziative   assunte   dalle   universita',   d'intesa  con
          organismi dell'amministrazione scolastica,  per  promuovere
          l'interscambio culturale tra universita' e scuola.
          5. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente
          articolo  i  Ministri  si  avvalgono  di una commissione di
          esperti composta da:
          a) tre  membri  designati  dal  Consiglio  nazionale  della
          pubblica istruzione (CNPI);
          b) tre membri designati dal CUN;
          c)   due   membri   designati   dal   Consiglio   nazionale
          dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza  delle
          forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;
          d) un rappresentante designato dal CNST;
          e)   un   rappresentante   degli   IRRSAE  designato  dalla
          Conferenza dei presidenti;
          f)  tre  esperti  designati  dal  Ministro  della  pubblica
          istruzione;
          g)  tre  esperti  designati dal Ministro, con esperienza in
          campo formativo.
          6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono  dettate  con
          decreto interministeriale".
          -  Il  testo  dell'art.  4,  secondo comma, lettera l), del
          D.P.R. n.  416/1974 (Istituzione e riordinamento di  organi
          collegiali  di  scuola  materna,  elementare, secondaria ed
          artistica) e' il seguente:
          "Il collegio dei docenti:
          a)-i) (omissis);
          l) esamina, allo scopo di  individuare  i  mezzi  per  ogni
          possibile   recupero,  i  casi  di  scarso  profitto  o  di
          irregolare comportamento degli alunni,  su  iniziativa  dei
          docenti  della  rispettiva classe e sentiti gli specialisti
          che operano in modo continuativo nella scuola  con  compiti
          medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento".
          -  Il  testo  dell'art.  4 della legge n. 341/1990 (Riforma
          degli ordinamenti didattici universitari) e' il seguente:
          "Art.  4  (Diploma di specializzazione). - 1. Il diploma di
          specializzazione si consegue, successivamente alla  laurea,
          al  termine  di un corso di studi di durata non inferiore a
          due anni finalizzato  alla  formazione  di  specialisti  in
          settori  professionali  determinati,  presso  le  scuole di
          specializzazione di cui al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
          2.  Con una specifica scuola di specializzazione articolata
          in  indirizzi,  cui  contribuiscono  le   facolta'   ed   i
          dipartimenti  interessati,  ed  in  particolare  le attuali
          facolta'  di  magistero,  le  universita'  provvedono  alla
          formazione,   anche   attraverso   attivita'  di  tirocinio
          didattico,  degli  insegnanti  delle   scuole   secondarie,
          prevista  dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame
          finale per il conseguimento del diploma ha valore di  esame
          di   Stato   ed   abilita   all'insegnamento  per  le  aree
          disciplinari cui  si  riferiscono  i  relativi  diplomi  di
          laurea.    I    diplomi    rilasciati   dalla   scuola   di
          specializzazione  costituiscono  titolo  di  ammissione  ai
          corrispondenti  concorsi  a  posti  di  insegnamento  nelle
          scuole secondarie.
          3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare
          nel termine e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma
          3,   sono   definiti   la   tabella   della    scuola    di
          specializzazione  all'insegnamento  di  cui  al comma 2 del
          presente articolo, la durata dei corsi  da  fissare  in  un
          periodo  non  inferiore  ad  un anno ed i relativi piani di
          studio. Questi devono  comprendere  discipline  finalizzate
          alla   preparazione   professionale  con  riferimento  alle
          scienze dell'educazione e all'approfondimento  metodologico
          e  didattico  delle  aree  disciplinari interessate nonche'
          attivita' di tirocinio didattico obbligatorio. Con  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  emanato  di  concerto  con  il Ministro della
          pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione
          alla  scuola  di  specializzazione  all'insegnamento  e  le
          modalita'  di  svolgimento  dell'esame finale. Si applicano
          altresi' le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.
          4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di
          cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime
          modalita', di concerto altresi' con i Ministri di grazia  e
          giustizia  e  per  la funzione pubblica, sono determinati i
          diplomi di specializzazione  di  cui  al  comma  2  che  in
          relazione  a  specifici  profili professionali danno titolo
          alla  partecipazione  agli  esami   di   abilitazione   per
          l'esercizio  delle  corrispondenti professioni ovvero danno
          titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego".
          - Il testo dell'art. 9 della medesima legge n. 341/1990  e'
          il seguente:
          "Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di
          laurea  e  di  specializzazione). - 1. Entro due anni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, con  uno  o
          piu'  decreti  del Presidente della Repubblica, adottati su
          proposta del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli
          ordinamenti  didattici  dei corsi di diploma universitario,
          dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le
          rispettive tabelle.
          2. I decreti di cui al comma 1  sono  emanati  su  conforme
          parere  del  CUN,  il  quale  lo  esprime  uditi i comitati
          consultivi di cui all'art.  67 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  11 luglio 1980, n.  382, sentiti, per le
          rispettive materie, i rappresentanti dei  collegi  e  degli
          ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:
          a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
          b)  devono  realizzare  una  riduzione  delle  duplicazioni
          totali o parziali e la ricomposizione  o  la  riconversione
          innovativa    degli   insegnamenti   secondo   criteri   di
          omogeneita'  disciplinare,  tenendo  conto  dei   mutamenti
          sopravvenuti nelle aree scientifiche e profesionali;
          c)  devono  determinare  le  facolta' e la collocazione dei
          corsi  nelle  facolta',  secondo  criteri  di   omogeneita'
          disciplinare    volti    ad   evitare   sovrapposizioni   e
          duplicazioni dei corsi  stessi,  e  dettare  norme  per  il
          passaggio   degli   studenti   dal   precedente   al  nuovo
          ordinamento;
          d) devono individuare le  aree  disciplinari,  intese  come
          insiemi  di  discipline scientificamente affini raggruppate
          per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi,  da
          includere  necessariamente  nei  curricula  didattici,  che
          devono  essere  adottati  dalle  universita',  al  fine  di
          consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per
          l'esercizio  delle  professioni  o  l'accesso a determinate
          qualifiche funzionali del pubblico impiego;
          e) devono precisare le affinita' al fine della  valutazione
          delle  equipollenze e per il conseguimento di altro diploma
          dello stesso o diverso livello;
          f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.
          3. Con la medesima procedura  si  provvede  alle  sucessive
          modifiche  ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi
          1 e 2.
          4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
          e tecnologica definisce, su  conforme  parere  del  CUN,  i
          criteri  generali per la regolamentazione dell'accesso alle
          scuole di specializzazione ed ai  corsi  per  i  quali  sia
          prevista una limitazione nelle iscrizioni.
          5.  Fermo  restando quanto disposto dall'art. 3, comma 6, e
          dell'art.  4, comma 4, con  decreti  del  Presidente  della
          Repubblica    adottati    su    proposta    del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di concerto con  i  Ministri  interessati,  possono  essere
          individuati  i livelli funzionali del pubblico impiego e le
          attivita'  professionali  per  accedere   ai   quali   sono
          richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.
          6.  Con decreto del Presidente della Repubblica adottato su
          proposta del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica, su conforme parere del CUN, di
          concerto con il Ministro per  la  funzione  pubblica,  sono
          dichiarate  le  equipollenze  tra  i diplomi universitari e
          quelle   tra   i   diplomi  di  laurea  al  fine  esclusivo
          dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
          qualifiche  funzionali del pubblico impiego per le quali ne
          e' prescritto il possesso".
          -  Il  D.P.R.  n.  417/1974  contiene  "Norme  sullo  stato
          giuridico  del  personale  docente  direttivo  ed ispettivo
          della scuola materna, elementare, secondaria  ed  artistica
          dello Stato".
          -  Il  D.P.R. n. 970/1975 reca: "Norme in materia di scuole
          aventi particolari finalita'".
          - Il testo dell'art. 65 della legge n. 270/1982  (Revisione
          della  disciplina  del  reclutamento  del personale docente
          della scuola materna, elementare, secondaria ed  artistica,
          ristrutturazione  degli organici, adozione di misure idonee
          ad evitare la formazione di precariato e  sistemazione  del
          personale precario esistente) e' il seguente:
          "Art.   65   (Validita'   dei  titoli  di  specializzazione
          conseguiti in base a norme vigenti  prima  dell'entrata  in
          vigore  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31
          ottobre 1975,  n.  970).  -  La  validita'  dei  titoli  di
          specializzazione  di  cui  all'ultimo comma dell'art. 8 del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
          970, e' estesa anche ai  fini  delle  immissioni  in  ruolo
          previste  dalla  legge  9  agosto  1978,  n.  463,  e delle
          immissioni in ruolo previste dalla presente legge.
          Sono   ritenuti   validi   altresi'   quali    titoli    di
          specializzazione  i  titoli  conseguiti  in  base  a  norme
          vigenti prima della data di entrata in vigore  del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
          anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo  tale
          data,  purche'  a seguito di corsi indetti prima della data
          medesima".