Art. 14. Rimborso dell'accisa 1. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attivita' economica da lui svolta, quando sono destinati al consumo in un altro Stato membro o all'esportazione. 2. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta. 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni previsti dall'articolo 13, nonche' le modalita' per l'effettuazione dei rimborsi e dei controlli in conformita' alle disposizioni comunitarie.