Art. 14 (Informazione dei lavoratori) 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I, capi V e VI, del decreto legislativo n. 626 del 1994, il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza vengano informati delle misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro; le informazioni devono essere comprensibili per i lavoratori interessati. 2. Ove su uno stesso luogo di lavoro siano presenti due o piu' rappresentanti per la sicurezza appartenenti a diverse aziende, essi possono costituire una struttura di coordinamento.