Art. 14
       (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)
1. A decorrere dal 1 settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono
attribuite  le  funzioni  gia'  di  competenza  del l'amministrazione
centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto
con gli alunni, al l'amministrazione e alla gestione del patrimonio e
delle  risorse  e allo stato giuridico ed economico del personale non
riservate,   in   base   all'articolo   15   o  ad  altre  specifiche
disposizioni,   all'amministrazione   centrale   e   periferica.  Per
l'esercizio  delle  funzioni  connesse alle competenze escluse di cui
all'articolo  15  e  a  quelle  di  cui  all'articolo 138 del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  le  istituzioni  scolastiche
utilizzano  il  sistema  informativo  del  Ministero  della  pubblica
istruzione.  Restano  ferme  le  attribuzioni  gia'  rientranti nella
competenza  delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente
regolamento.
2.  In  particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli
adempimenti   relativi   alla  carriera  scolastica  degli  alunni  e
disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni,
le  frequenze,  le certificazioni, la documentazione, la valutazione,
il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini
della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e
debiti   formativi,  la  partecipazione  a  progetti  territoriali  e
internazionali,  la realizzazione di scambi educativi internazionali.
A  norma  dell'articolo  4  del  regolamento recante lo Statuto delle
studentesse  e  degli studenti della scuola secondaria, approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le
istituzioni  scolastiche  adottano il regolamento di disciplina degli
alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio
e dei beni e alle modalita' di definizione e di stipula dei contratti
di  prestazione  d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge
27  dicembre  1997,  n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in
conformita' a quanto stabilito dal regolamento di contabilita' di cui
all'articolo  21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che
puo'  contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilita'
dello  Stato,  nel rispetto dei principi di universalita', unicita' e
veridicita'   della  gestione  e  dell'equilibrio  finanziario.  Tale
regolamento  stabilisce  le  modalita'  di  esercizio della capacita'
negoziale  e  ogni  adempimento  contabile  relativo allo svolgimento
dell'attivita'  negoziale medesima, nonche' modalita' e procedure per
il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.
4.  Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi
e  contabili  tenendo  conto  del  nuovo  assetto istituzionale delle
scuole  e  della  complessita'  dei  compiti  ad  esse  affidati, per
garantire   all'utenza  un  efficace  servizio.  Assicurano  comunque
modalita'  organizzative particolari per le scuole articolate in piu'
sedi.  Le  istituzioni  scolastiche  concorrono,  altresi', anche con
iniziative   autonome,  alla  specifica  formazione  e  aggiornamento
culturale  e  professionale  del relativo personale per corrispondere
alle esigenze derivanti dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia
di  articolazione  territoriale  della  scuola.  Tali competenze sono
esercitate   a  norma  dell'articolo  4,  comma  2,  del  regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,
n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti
le  funzioni  attribuite  alle  istituzioni  scolastiche, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui
al   comma  1  non  sia  stato  ancora  adottato  il  regolamento  di
contabilita'  di  cui  al comma 3, nelle more della sua adozione alle
istituzioni  scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27,
28  e  29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
7.  I  provvedimenti  adottati  dalle  istituzioni scolastiche, fatte
salve  le  specifiche  disposizioni  in  materia  di  disciplina  del
personale  e  degli  studenti,  divengono  definitivi il quindicesimo
giorno  dalla  data  della loro pubblicazione nell'albo della scuola.
Entro  tale  termine,  chiunque abbia interesse puo' proporre reclamo
all'organo  che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo
stesso  nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene
definitivo.  Gli  atti  divengono altresi' definitivi a seguito della
decisione sul reclamo.
 
          Note all'art. 14:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  138   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
            "Art. 138 (Deleghe alle regioni). - l. Ai sensi dell'art.
          118,  comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle
          regioni le seguenti funzioni amministrative:
             a) la programmazione  dell'offerta  formativa  integrata
          tra istruzione e formazione professionale;
             b)  la  programmazione,  sul piano regionale, nei limiti
          delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie,  della
          rete   scolastica,   sulla   base  dei  piani  provinciali,
          assicurando il coordinamento con la programmazione  di  cui
          alla lettera a);
             c)  la  suddivisione,  sulla  base  anche delle proposte
          degli enti locali interessati, del territorio regionale  in
          ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
             d) la determinazione del calendario scolastico;
             e) i contributi alle scuole non statali;
             f)  le  iniziative e le attivita' di promozione relative
          all'ambito delle funzioni conferite.
            2. La delega delle funzioni di cui al comma 1  opera  dal
          secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data
          di  entrata  in  vigore  del  regolamento di riordino delle
          strutture dell'amministrazione centrale  e  periferica,  di
          cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.  59.
            3.  Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano
          le  funzioni  relative  ai  conservatori  di  musica,  alle
          accademie  di  belle  arti,  agli istituti superiori per le
          industrie  artistiche,   all'accademia   nazionale   d'arte
          drammatica,  all'accademia nazionale di danza, nonche' alle
          scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia".
            -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 24 giugno
          1998, n. 249 reca: "Regolamento recante  lo  statuto  delle
          studentesse e degli studenti".
            -  Si riporta il testo dell'art. 40, comma 1, della legge
          27  dicembre  1997,  n.  449,  recante:  "Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica".
            "Art.  40  (Personale  della  scuola). - 1. Il numero dei
          dipendenti del comparto scuola  deve  risultare  alla  fine
          dell'anno  1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello
          rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero  costituisce
          il   limite  massimo  del  personale  in  servizio.  Tra  i
          dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della
          programmazione  sono  inclusi  i  supplenti  annuali  e   i
          supplenti   temporanei  con  la  esclusione  dei  soggetti'
          chiamati a  svolgere  supplenze  brevi.  La  spesa  per  le
          supplenze  brevi non potra' essere nell'anno 1998 superiore
          a quella  resasi  necessaria  per  soddisfare  le  esigenze
          dell'anno  1997.  Con  decreto  del Ministro della pubblica
          istruzione, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          per  la  funzione pubblica, previo parere delle Commissioni
          parlamentari competenti per  materia,  da  esprimere  entro
          trenta  giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla
          determinazione della  consistenza  numerica  del  personale
          alla  data  del  31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro
          della pubblica istruzione, previo parere delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  da esprimere entro
          trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono  individuati
          i  criteri  e  le  modalita'  per  il  raggiungimento delle
          finalita' predette  mediante  disposizioni  sugli  organici
          funzionali  di  istituto, sulla formazione delle cattedre e
          delle classi, sul contenimento delle  supplenze  temporanee
          di  breve  durata  assicurando  comunque  il  perseguimento
          dell'obiettivo  tendenziale  della  riduzione  del   numero
          massimo  di  alunni  per  classe  con priorita' per le zone
          svantaggiate,  per  le  piccole  isole,  per  le  zone   di
          montagna, nonche' per le aree metropolitane a forte rischio
          di   devianza  minorile  e  giovanile.  In  attuazione  dei
          principi generali fissati dalla legge 5 febbraio  1992,  n.
          104  e'  assicurata  l'integrazione scolastica degli alunni
          handicappati  con  interventi  adeguati  al  tipo  e   alla
          gravita'   dell'handicap,  compreso  il  ricorso  all'ampia
          flessibilita'  organizzativa  e  funzionale  delle   classi
          prevista  dall'art.  21,  commi  8 e 9 della legge 15 marzo
          1997, n.  59,  nonche'  la  possibilita'  di  assumere  con
          contratto  a  tempo  determinato  insegnanti di sostegno in
          deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma  3,  in
          presenza  di handicap particolarmente gravi, fermo restando
          il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono
          abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da  l  a
          3,  e  443  del  testo unico delle disposizioni legislative
          vigenti in materia di istruzione, relative alle  scuole  di
          ogni  ordine  e grado, approvato con decreto legislativo 16
          aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell'attribuzione della
          personalita' giuridica e dell'autonomia di cui all'art. 21,
          commi  da  1  a  4,  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e'
          consentita,  altresi',  alle  istituzioni  scolastiche   la
          stipulazione   di  contratti  di  prestazione  d'opera  con
          esperti per particolari attivita' ed insegnamenti,  purche'
          non  sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni
          didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento  dell'offerta
          formativa  e  per  l'avvio dell'autonomia delle istituzioni
          scolastiche.  Al  fine  di  incrementare  la   preparazione
          tecnico-  professionale  dei giovani, dopo il conseguimento
          del diploma finale di istruzione secondaria superiore,  nel
          quadro    del   sistema   formativo   integrato   e   della
          programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e
          le  regioni  concordano  modalita'   di   intese   per   la
          realizzazione,  anche  nelle  istituzioni  scolastiche,  di
          corsi di  formazione  superiore  non  universitaria,  anche
          mediante  la  costituzione  di  forme associative con altri
          soggetti del territorio ed utilizzando le risorse  messe  a
          disposizione  anche  dall'Unione  europea,  dalle  regioni,
          dagli enti  locali  e  da  altre  istituzioni  pubbliche  e
          private".
            - Per il testo dell'art. 21, commi 1 e 14, della legge 15
          marzo  1997,  n.  59,  recante:  "Delega  al governo per il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
          la  semplificazione amministrativa", vedi note all'articolo
          12.
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  comma  2,   del
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica   18   giugno   1998,   n.   233,   concernente:
          "Regolamento  recante norme per il dimensionamento ottimale
          delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli
          organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art.
          21 della legge 15 marzo 1997, n. 59":
            "2. Agli enti locali e'  attribuita  ogni  competenza  in
          materia  di  soppressione,  istituzione,  trasferimento  di
          sedi, plessi,  unita'  delle  istituzioni  scolastiche  che
          abbiano  ottenuto  la personalita' giuridica e l'autonomia.
          Tale competenza  e'  esercitata  su  proposta  e,  comunque
          previa  intesa,  con le istituzioni scolastiche interessate
          con particolare riguardo al raggiungimento delle  finalita'
          di  cui all'art.  1, comma 2, nel rispetto delle competenze
          di cui all'art. 137 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112".
            -  Si riporta il testo degli articoli 26, 27, 28 e 29 del
          testo unico approvato con  decreto  legislativo  16  aprile
          1994, n. 297:
            "Art. 26 (Circoli didattici ed istituti scolastici). - 1.
          I circoli didattici e gli istituti di istruzione secondaria
          hanno autonomia amministrativa per quanto concerne le spese
          di  funzionamento  amministrativo e didattico, in relazione
          ai compiti ad essi demandati.
            2.  Gli  istituti di istruzione tecnica e professionale e
          gli istituti d'arte sono riconosciuti come enti  dotati  di
          personalita'    giuridica   e   di   autonomia   nel   loro
          funzionamento  e  sono  sottoposti   alla   vigilanza   del
          Ministero della pubblica istruzione che si esercita secondo
          le norme del presente capo.
            3.  Agli  istituti  e  scuole,  che  ne siano attualmente
          privi, sara' attribuita personalita' giuridica ed autonomia
          organizzativa,  finanziaria,  didattica,   di   ricerca   e
          sviluppo, nei limiti, con la gradualita' e con le procedure
          che saranno stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi
          ai  sensi  dell'art.  4,  comma  6, della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, per l'attuazione dell'autonomia scolastica  e
          per  il riassetto degli organi collegiali della scuola. Con
          le  stesse  modalita',  le  forme  di   autonomia   saranno
          ridefinite   anche   per   gli   istituti  gia'  dotati  di
          personalita' giuridica.
            4. In attesa che siano determinate le modalita' di cui al
          comma 3 si applicano le disposizioni recate dagli  articoli
          seguenti.
            Art.  27  (Autonomia  amministrativa). - 1. I consigli di
          circolo e di istituto e i consigli scolastici  distrettuali
          gestiscono  i  fondi  loro  assegnati  per il funzionamento
          amministrativo  e  didattico  sulla  base  di  un  bilancio
          preventivo.
            2.  L'esercizio  finanziario ha durata annuale e coincide
          con l'anno solare. Il consiglio di circolo o di istituto  e
          il  consiglio  scolastico  distrettuale  rendono  il  conto
          consuntivo annuale.
            3.  I  contributi   per   le   spesa   di   funzionamento
          amministrativo  e  didattico  a favore delle istituzioni di
          cui al comma 1 sono erogati, tenuto conto della popolazione
          scolastica, del numero delle  classi,  delle  esigenze  dei
          diversi tipi di scuola o istituto nonche' delle esigenze di
          funzionamento  dei  distretti  e  dei relativi programmi di
          attivita',  dai  competenti  provveditori  agli  studi  con
          ordinativi  tratti  sui fondi messi a loro disposizione con
          aperture  di   credito   dal   Ministero   della   pubblica
          istruzione.  Per  gli istituti tecnici e professionali e di
          istruzione artistica dotati di  personalita'  giuridica  le
          aperture di credito al provveditori agli studi comprendono,
          oltre   il   contributo   ordinario  previsto  nel  decreto
          istitutivo dei singoli istituti, gli  eventuali  contributi
          messi  a  disposizione  dal  Ministero  ad integrazione del
          contributo ordinario stesso.
            4. Le aperture di credito di cui al comma 3, che  possono
          essere  emesse  senza  limite  di somma, sono soggette alla
          resa del conto, nei termini e  con  le  modalita'  previste
          dagli  articoli 60 e 61 della vigente legge di contabilita'
          generale  dello  Stato.  Il  controllo  sui  rendiconti  e'
          esercitato  dalle  ragionerie regionali dello Stato e dalle
          delegazioni regionali della Corte dei conti competenti  per
          territorio.
            5.  Il  servizio  di cassa delle istituzioni scolastiche,
          educative e dei distretti scolastici e'  affidato  all'Ente
          poste  italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei
          conti correnti postali. Le modalita'  e  le  condizioni  di
          svolgimento  del  servizio  di  cassa,  anche ai fini della
          graduale attuazione del predetto sistema, sono regolate  da
          apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane
          e  i  Ministeri  del tesoro e della pubblica istruzione. Il
          Ministro della  pubblica  istruzione  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro  emana  le  istruzioni amministrative
          contabili necessarie.
            6. I pagamenti sono effettuati unicamente  su  ordini  di
          pagamento  firmati,  oltre  che dal presidente della giunta
          esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, da  altro
          membro  della  giunta  a  tal  fine  designato dalla giunta
          stessa e dal segretario.
            7.  Gli  ordini  di  pagamento  di  spese  disposte   dal
          consiglio   scolastico   distrettuale   sono   firmati  dal
          presidente del consiglio stesso e da  altro  membro  a  tal
          fine designato dal consiglio medesimo.
            8.  Per le assegnazioni di contributi per le attivita' di
          aggiornamento e di fondi  per  l'acquisto  dell'arredamento
          scolastico  si  applicano  rispettivamente  le disposizioni
          degli articoli 283 e 97.
            9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le
          supplenze  annuali  e  temporanee  sono   sostenute   dalle
          istituzioni   scolastiche   di  ogni  ordine  e  grado  con
          imputazione  ai  rispettivi  bilanci  e  con   applicazione
          dell'art. 27, comma 4.
            10.  Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra
          i provveditori agli  studi  gli  appositi  stanziamenti  di
          bilancio,  sulla  base  della  consistenza  provinciale del
          personale.
            11. Il Ministro della pubblica istruzione ha facolta'  di
          operare  interventi  correttivi  al fine di un riequilibrio
          delle assegnazioni fra le diverse province. Le  somme  sono
          assegnate  con  ordini  di accreditamento a rendicontazione
          decentrata emessi in deroga ai limiti  di  somma  stabiliti
          dall'art.  56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,
          e successive modificazioni. Con  il  medesimo  criterio,  i
          provveditori   agli   studi   assegnano   alle  istituzioni
          scolastiche  ed  educative  l'80  per  cento  delle   somme
          accreditate,   riservando   il  residuo  20  per  cento  ad
          interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.
            12.  Al  pagamento  delle  retribuzioni  delle  supplenze
          temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed
          i  consigli  di  circolo  e  di  istituto,  utilizzando  le
          apposite risorse, entro i limiti dei  finanziamenti  a  tal
          fine  previsti  e  nell'esercizio dei poteri di gestione di
          cui   sono   rispettivamente    responsabili    nell'ambito
          dell'autonomia    scolastica,    in   base   ad   effettive
          inderogabili esigenze  che  impongano  il  ricorso  a  tali
          supplenze.
            13.  Gli  enti,  le  istituzioni ed i privati che erogano
          contributi a favore delle istituzioni di cui al  precedente
          primo  comma possono ottenere copia del bilancio preventivo
          e del conto consuntivo.
            14.  Con  regolamento   del   Ministro   della   pubblica
          istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro,
          ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  saranno stabilite le istruzioni necessarie per la
          formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e
          per  i  relativi  adempimenti  contabili,  nonche'  per  il
          riscontro  della  gestione  finanziaria,  amministrativa  e
          patrimoniale  e  il  controllo  dei  costi  anche  su  base
          comparativa.
            15.  Agli  istituti o scuole di ogni ordine e grado, alle
          fondazioni, ad ogni altra istituzione avente  finalita'  di
          educazione,    ovvero    di   assistenza   scolastica,   la
          autorizzazione  per  l'acquisto  dei  beni  immobili,   per
          l'accettazione  di donazioni, eredita' o legati e' concessa
          con decreto del prefetto della  provincia  nella  quale  ha
          sede  l'ente,  su  proposta  del  provveditore  agli studi,
          osservate, in  quanto  applicabili,  le  norme  vigenti  in
          materia.
            16.   Ai  fini  dell'autorizzazione  all'accettazione  di
          liberalita' disposte con atti  mortis  causa,  il  prefetto
          della    provincia   da'   comunicazione   delle   relative
          disposizioni ai successibili ex  lege  mediante  avviso  ad
          apponendum  da pubblicarsi nelle forme prescritte dall'art.
          3 del regolamento approvato con  regio  decreto  26  luglio
          1896, n. 361.
            17.  Resta  attribuita all'autorita' governativa centrale
          la competenza ad autorizzare l'accettazione  di  donazioni,
          eredita'  o legati disposti in favore di persone giuridiche
          con  l'obbligo  che  siano  destinate   a   costituire   il
          patrimonio iniziale di fondazioni.
            18.  Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni per quanto
          concerne l'autorizzazione per l'acquisto, a titolo oneroso,
          di beni immobili il cui valore superi lire 25.000.000 e per
          l'accettazione  di  donazioni,  eredita'   o   legati   che
          comprendano  beni immobili il cui valore superi la predetta
          somma. A tal fine l'accertamento del valore  e'  effettuato
          attraverso  apposite  relazioni  di  stima  del  competente
          ufficio tecnico erariale.
            19. I regolamenti relativi a  premi  o  borse  di  studio
          concernenti tutti gli altri istituti ed enti sono approvati
          dal provveditore agli studi.
            20.  I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di
          cui al comma 1 devono essere pubblicati in  sunto,  a  cura
          del  Ministero  della  pubblica  istruzione  nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica.
            Art. 28 (Vigilanza). -  1.  Il  provveditore  agli  studi
          approva  i bilanci preventivi e le eventuali variazioni e i
          conti consuntivi delle istituzioni di cui all'art. 26.
            2. Il provveditore agli  studi  procede  all'approvazione
          dei  bilanci  preventivi  sentita  la  giunta esecutiva del
          consiglio scolastico provinciale.
            3.  Il  provveditore  agli studi procede all'approvazione
          dei conti consuntivi su parere di una  commissione  formata
          da   due   funzionari  della  carriera  dirigenziale  o  di
          qualifica   funzionale   non   inferiore    alla    settima
          appartenenti   uno  all'ufficio  scolastico  provinciale  e
          l'altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato,
          nonche' da un rappresentante dei  genitori  degli  allievi,
          membro del consiglio scolastico provinciale preferibilmente
          esperto in materia amministrativo-contabile.
            4.  La  commissione  di  cui  al  comma  3 ha facolta' di
          richiedere   i    documenti    ritenuti    opportuni    per
          l'espletamento  dei propri compiti e, previa autorizzazione
          del provveditore agli studi, effettua, a mezzo di  uno  dei
          suoi   componenti,  apposite  verifiche  presso  i  circoli
          didattici, gli istituti scolastici e i distretti che  hanno
          presentato il conto.
            5.  Dopo  l'approvazione e comunque entro il 30 settembre
          dell'anno  finanziario  successivo  a  quello  a   cui   si
          riferiscono i conti consuntivi sono inviati alla ragioneria
          regionale   dello   Stato  competente  per  territorio  per
          l'acquisizione di informazioni e dati da  servire  ai  fini
          dell'indirizzo  unitario  e del coordinamento della finanza
          pubblica.
            6. Il provveditore agli studi vigila altresi' su regolare
          funzionamento  degli  organi  collegiali   di   circolo   e
          d'istituto.  In  caso di irregolarita', invita gli organi a
          provvedere tempestivamente  ad  eliminare  le  cause  delle
          irregolarita' stesse.
            7.  In  caso  di  persistenti  e gravi irregolarita' o di
          mancato  funzionamento  del  consiglio  di  circolo  o   di
          istituto   e  del  consiglio  scolastico  distrettuale,  il
          provveditore agli studi  sentito  il  consiglio  scolastico
          provinciale, procede allo scioglimento del consiglio.
            8.  Per  i  motivi indicati al comma 7, il Ministro della
          pubblica istruzione, sentito il Consiglio  nazionale  della
          pubblica   istruzione,   procede   allo   scioglimento  del
          consiglio scolastico provinciale.
            9. In caso  di  conflitto  di  competenze  tra  organi  a
          livello  subprovinciale, decide il provveditore agli studi,
          sentito il consiglio scolastico provinciale; tra  organi  a
          livello provinciale decide il Ministro sentito il Consiglio
          nazionale della pubblica istruzione.
            Art.  29  (Istituzioni  con personalita' giuridica). - 1.
          Negli istituti con personalita' giuridica le  funzioni  del
          consiglio  di  amministrazione sono esercitate dalla giunta
          esecutiva del consiglio di istituto,  salve  le  competenze
          proprie di quest'ultimo.
            2.  Il  pagamento  degli  stipendi,  assegni, indennita',
          compensi e sussidi di ogni natura al personale di qualsiasi
          categoria, addetto agli istituti di cui al comma 1, che non
          sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico,  e'
          effettuato  direttamente  da  ciascun istituto a carico del
          proprio bilancio, in base ai provvedimenti della competente
          autorita' scolastica relativi alla nomina, allo svolgimento
          della  carriera  e  alla  cessazione  dal  servizio di tale
          personale.
            3.   Il    riscontro    della    gestione    finanziaria,
          amministrativa  e  patrimoniale delle istituzioni di cui al
          comma 1 e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno
          e' nominato  dal  Ministero  della  pubblica  istruzione  e
          l'altro dal Ministero del tesoro.
            4. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto
          consuntivo  e  compiono  tutte  le verifiche necessarie per
          assicurarsi del regolare  andamento  della  gestione  degli
          istituti.
            5.  Agli  istituti  di  cui  al  presente articolo non si
          applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e  4  dell'art.
          28.
            6.  Gli  enti,  le  istituzioni  ed i privati che erogano
          contributi a favore delle istituzioni di  cui  al  comma  1
          "possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto
          consuntivo".