Art. 14 
 
 
                      Scelta dell'assicuratore 
 
  1. I soggetti  obbligati  scelgono  l'assicuratore  attraverso  una
procedura di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza e parita'
di trattamento, ed individuano, a  tal  fine,  la  misura  dei  premi
assicurativi posti a base di gara, tenendo  conto  delle  prestazioni
oggetto del contratto e delle peculiarita' delle  diverse  discipline
sportive. 
  Alla procedura di gara, cui  deve  essere  data  pubblicita'  nelle
forme di legge, sono invitati non meno di cinque concorrenti. 
  2. La procedura di cui al  comma  1  e'  svolta  dalle  federazioni
sportive,  dalle  discipline  sportive  associate  e  dagli  enti  di
promozione sportiva tenuto conto dei principi sanciti in  materia  di
concorrenza e tutela del consumatore nei servizi assicurativi,  fatta
salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione  della  vigente
normativa in materia di affidamento di contratti pubblici  aventi  ad
oggetto servizi e forniture. 
  3.  Il  CONI,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  di   controllo
sull'attivita'  dei  soggetti  obbligati,   vigila   sulla   corretta
applicazione delle disposizioni contenute nel  presente  articolo.  A
tal  fine  i  soggetti  obbligati   danno   comunicazione   al   CONI
dell'espletamento delle procedure di gara e del relativo esito.