Art. 14 
 
          Misure per ridurre i costi di approvvigionamento 
                   di gas naturale per le imprese 
 
  (( 1. Le capacita' di stoccaggio di gas  naturale  che  si  rendono
disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio
strategico  di  cui  all'articolo  12,  comma  11-ter,  del   decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' delle nuove modalita'  di
calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in  base  ai  criteri
determinati  dal  Ministero  dello  sviluppo   economico   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  l'offerta  alle  imprese
industriali, di servizi  integrati  di  trasporto  a  mezzo  gasdotti
esteri e di rigassificazione, comprensivi  dello  stoccaggio  di  gas
naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto
di gas naturale  dall'estero,  secondo  criteri  di  sicurezza  degli
approvvigionamenti  stabiliti  nello  stesso  decreto,  nonche'  alle
imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di
rigassificazione  dei   propri   utenti   in   presenza   di   eventi
imprevedibili. 
  2. I servizi di cui al  comma  1  sono  offerti  dalle  imprese  di
rigassificazione e  di  trasporto  in  regime  regolato,  in  base  a
modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,
tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1. 
  3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di  gas  naturale
disponibili non assegnate ai sensi del comma 1 sono assegnate secondo
le modalita' di cui all'articolo 12,  comma  7,  lettera  a),  ultimo
periodo, del  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 
  4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto  nel  volume  di
stoccaggio strategico  che  si  rende  disponibile  a  seguito  delle
rideterminazioni di cui  al  comma  1  e'  ceduto  dalle  imprese  di
stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma
1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico. 
  5. Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la
riduzione  dei  costi  di  approvvigionamento  di  gas  naturale,  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto,
monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri  di  importazione
di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo e la
allocazione coordinata delle capacita' lungo tali gasdotti e ai  loro
punti  di  interconnessione,  in  coordinamento  con  le   competenti
autorita' dell'Unione europea e dei Paesi terzi interessati. 
  6.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni
provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. ))