Art. 14 
 
 
                   Autonomia finanziaria dei porti 
 
  1. Alla legge 28  gennaio  1994,  n.  84,  dopo  l'articolo  18  e'
inserito il seguente: 
  « (( Art. 18-bis )) (Autonomia finanziaria delle autorita' portuali
e finanziamento della realizzazione di opere nei porti). - 1. Al fine
di agevolare la realizzazione delle  opere  previste  nei  rispettivi
piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali  e  per  il
potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei  porti  e
nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, e' istituito, nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti,  un  fondo  per  il  finanziamento  degli  interventi   di
adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari  all'1
per   cento   dell'imposta   sul   valore    aggiunto    ((    dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per
il tramite di ciascun porto )), nel limite  di  70  milioni  di  euro
annui. 
  2.  Entro  il  30  aprile  di  ciascun  esercizio  finanziario,  il
Ministero dell'economia e delle  finanze  quantifica  l'ammontare  ((
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci
introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun  porto,
nonche' )) la quota da iscrivere nel fondo. 
  3.  Le  autorita'   portuali   trasmettono   al   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  la  documentazione  relativa  alla
realizzazione  delle  infrastrutture  portuali  in   attuazione   del
presente articolo. 
  4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, attribuendo a ciascun porto  l'ottanta  per  cento  della
quota (( dell'imposta sul valore  aggiunto  dovuta  sull'importazione
delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite ))  e
ripartendo il restante venti per cento tra  i  porti,  con  finalita'
perequative, tenendo altresi' conto delle previsioni  dei  rispettivi
piani operativi triennali e piani regolatori portuali. 
  5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi  di  cui  al
comma 1, le autorita' portuali possono, in ogni caso, fare ricorso  a
forme  di  compartecipazione  del  capitale   privato,   secondo   la
disciplina della tecnica di finanza di progetto di  cui  all'articolo
153 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modifiche ed integrazioni, stipulando contratti  di  finanziamento  a
medio  e  lungo  termine  con  istituti  di  credito   nazionali   ed
internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
  6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244.». 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La  legge  28  gennaio  1994,  n.  84  «Riordino  della
          legislazione  in  materia  portuale»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 4  febbraio  1994,  n.  28,  supplemento
          ordinario. 
              - Il testo dell'art. 13, comma 12, della legge 11 marzo
          1988, n. 67, e' il seguente: 
              «13. (omissis) 
              12.  Al  fine  di  far  fronte  agli  oneri   derivanti
          dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie  in  regime  di
          concessione e in gestione  commissariale  governativa  sono
          autorizzate a contrarre ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , lo stanziamento  che
          in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990  e'  iscritto  allo
          specifico capitolo  7304  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dei trasporti per  la  concessione  dei  previsti
          contributi per capitale ed interessi  e'  rideterminato  in
          lire 200 miliardi per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per
          l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi per  l'anno  1990.  Per
          gli anni successivi si  provvede  ai  sensi  dell'art.  19,
          quattordicesimo comma, della legge  22  dicembre  1984,  n.
          887. I mutui  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
          utilizzati  anche  per  la  realizzazione  di  investimenti
          ferroviari che comprendano infrastrutture di interscambio e
          di collegamento con altri modi di trasporto e parcheggi  di
          corrispondenza.».