Art. 14 
 
 
                  Verifica dell'esecuzione tecnica 
              ed amministrativa dei progetti e sanzioni 
 
  1. Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per  la
verifica della corretta  esecuzione  tecnica  ed  amministrativa  dei
progetti che hanno ottenuto certificati bianchi. Allo scopo, verifica
a  campione  la  regolare  esecuzione  delle  iniziative,   la   loro
conformita' al progetto approvato ed in aderenza alle linee guida  in
vigore alla presentazione del progetto, la completezza e  regolarita'
della documentazione da conservare cosi' come prescritto nelle schede
tecniche, incluse le eventuali  varianti  approvate.  Possono  essere
eseguiti sopralluoghi in  corso  d'opera  e  ispezioni  nel  sito  di
realizzazione del progetto, durante  la  realizzazione  del  progetto
stesso o comunque durante la sua vita utile, al fine di verificare il
corretto adempimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento  dei
certificati. 
  2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, entro il 31°  gennaio  di
ciascun  anno  d'obbligo,  il  GSE  sottopone  ad  approvazione   del
Ministero dello sviluppo economico e del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio  e  del  mare  un  programma  annuale  di
verifiche corredato dei relativi costi  e  trasmette  con  la  stessa
periodicita' annuale alle stesse  Amministrazioni  il  riepilogo  dei
dati relativi alle verifiche eseguite e all'esito delle stesse.  Tale
programma deve prevedere controlli in situ per progetti che  generano
risparmi di energia superiori a 3.000 tep/annui. 
  3. Nel caso in cui  siano  rilevate  modalita'  di  esecuzione  non
regolari  o  non   conformi   al   progetto,   che   incidono   sulla
quantificazione  o  l'erogazione  degli  incentivi,  il  GSE  dispone
l'annullamento   dei   certificati    imputabili    all'irregolarita'
riscontrata e applica al  soggetto  responsabile  le  misure  di  cui
all'art.  23,  comma  3,  del   decreto   legislativo   n.   28/2011,
provvedendo, ai sensi dell'art. 42  del  medesimo  decreto,  a  darne
segnalazione alle autorita' competenti, ivi inclusa  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas ai fini dell'irrogazione delle eventuali
sanzioni. I proventi delle  sanzioni  contribuiscono  alla  copertura
degli oneri per la realizzazione dei progetti, disposta dall'art.  9,
comma 1. 
  4. ENEA e  RSE  possono  fornire  assistenza  tecnica  ai  soggetti
interessati,  per  la  predisposizione  dei  progetti  di  efficienza
energetica da sottoporre a valutazione  a  consuntivo  e  dei  grandi
progetti, dandone comunicazione al GSE. I progetti per  cui  ENEA  ha
fornito assistenza tecnica sono valutati da  RSE  mentre  i  progetti
assistiti da RSE sono valutati da ENEA.