Art. 14 Verifica dell'esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti e sanzioni 1. Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi. Allo scopo, verifica a campione la regolare esecuzione delle iniziative, la loro conformita' al progetto approvato ed in aderenza alle linee guida in vigore alla presentazione del progetto, la completezza e regolarita' della documentazione da conservare cosi' come prescritto nelle schede tecniche, incluse le eventuali varianti approvate. Possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e ispezioni nel sito di realizzazione del progetto, durante la realizzazione del progetto stesso o comunque durante la sua vita utile, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento dei certificati. 2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, entro il 31° gennaio di ciascun anno d'obbligo, il GSE sottopone ad approvazione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma annuale di verifiche corredato dei relativi costi e trasmette con la stessa periodicita' annuale alle stesse Amministrazioni il riepilogo dei dati relativi alle verifiche eseguite e all'esito delle stesse. Tale programma deve prevedere controlli in situ per progetti che generano risparmi di energia superiori a 3.000 tep/annui. 3. Nel caso in cui siano rilevate modalita' di esecuzione non regolari o non conformi al progetto, che incidono sulla quantificazione o l'erogazione degli incentivi, il GSE dispone l'annullamento dei certificati imputabili all'irregolarita' riscontrata e applica al soggetto responsabile le misure di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, provvedendo, ai sensi dell'art. 42 del medesimo decreto, a darne segnalazione alle autorita' competenti, ivi inclusa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni. I proventi delle sanzioni contribuiscono alla copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti, disposta dall'art. 9, comma 1. 4. ENEA e RSE possono fornire assistenza tecnica ai soggetti interessati, per la predisposizione dei progetti di efficienza energetica da sottoporre a valutazione a consuntivo e dei grandi progetti, dandone comunicazione al GSE. I progetti per cui ENEA ha fornito assistenza tecnica sono valutati da RSE mentre i progetti assistiti da RSE sono valutati da ENEA.