Art. 14 
 
 
                     Istituti tecnici superiori 
 
  1. All'articolo 52,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da «con la costituzione»
fino alla fine del periodo. 
  (( 1-bis. All'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La mancata o parziale  attivazione  dei  percorsi  previsti
dalla   programmazione   triennale   comporta   la   revoca   e    la
redistribuzione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo
1, comma 875, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio  e  la
valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente
articolo». 
  1-ter. Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta  degli
studenti durante la formazione post-secondaria, le  universita',  con
esclusione di quelle telematiche, possono stipulare  convenzioni  con
singole imprese o con  gruppi  di  imprese  per  realizzare  progetti
formativi congiunti i quali prevedano che  lo  studente,  nell'ambito
del proprio curriculum  di  studi,  svolga  un  adeguato  periodo  di
formazione  presso  le  aziende  sulla  base  di  un   contratto   di
apprendistato.  All'attuazione  del  presente  comma  le  universita'
provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  1-quater. Le convenzioni di cui al comma 1-ter stabiliscono i corsi
di studio interessati, le procedure di individuazione degli  studenti
in apprendistato  e  dei  tutori,  le  modalita'  di  verifica  delle
conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il  numero
dei crediti formativi riconoscibili  a  ciascuno  studente  entro  il
massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2,
comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  e  successive
modificazioni. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo 52 del citato decreto  legge
          n. 5 del 2012, come modificato  dalla  presente  legge,  si
          veda nei riferimenti all'articolo 8-bis. 
              Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  147,  del
          decreto legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.   286
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230: 
              "Art. 2. Misure in materia di riscossione 
              (Omissis). 
              147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre
          2001,  n.  448,  nel  primo   periodo,   le   parole:   «e'
          riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «puo'  essere
          riconosciuto».  Le  universita'  disciplinano  nel  proprio
          regolamento  didattico  le   conoscenze   e   le   abilita'
          professionali, certificate ai sensi della normativa vigente
          in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate
          in  attivita'  formative  di  livello  post-secondario   da
          riconoscere quali  crediti  formativi.  In  ogni  caso,  il
          numero di tali crediti non puo' essere superiore a  dodici.
          Il riconoscimento  deve  essere  effettuato  esclusivamente
          sulla  base  delle  competenze   dimostrate   da   ciascuno
          studente. Sono escluse forme di  riconoscimento  attribuite
          collettivamente. Le universita' possono  riconoscere  quali
          crediti   formativi,   entro   il   medesimo   limite,   il
          conseguimento da parte dello studente di medaglia  olimpica
          o  paralimpica  ovvero  del  titolo  di  campione  mondiale
          assoluto, campione europeo  assoluto  o  campione  italiano
          assoluto  nelle  discipline   riconosciute   dal   Comitato
          olimpico  nazionale  italiano  o  dal   Comitato   italiano
          paralimpico. 
              (Omissis).".