Art. 14 
 
 
        Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni 
 
  1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il  patrocinio
dei meno abbienti, l'avvocato ha piena liberta' di accettare  o  meno
ogni  incarico.  Il   mandato   professionale   si   perfeziona   con
l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facolta' di  recedere
dal mandato, con le cautele  necessarie  per  evitare  pregiudizi  al
cliente. 
  2. L'incarico per lo  svolgimento  di  attivita'  professionale  e'
personale  anche  nell'ipotesi  in  cui  sia  conferito  all'avvocato
componente  di  un'associazione   o   societa'   professionale.   Con
l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la  responsabilita'
personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la  societa'.
Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico
anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta. 
  3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o
praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti. 
  4. L'avvocato puo' nominare stabilmente uno o piu' sostituti presso
ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina  presso  l'ordine  di
appartenenza.